Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I tribunali misti o internazionalizzati amministrano giustizia per crimini commessi in specifiche aree e periodi, con giudici locali e internazionali.
  • La caratteristica distintiva dei tribunali internazionalizzati è la "localizzazione in theatre", operando nei luoghi dei crimini.
  • La responsabilità per crimini internazionali ricade sullo stato agente, distinguendosi dalla responsabilità individuale.
  • L'applicazione delle norme sui crimini internazionali si avvale degli strumenti interpretativi degli articoli 31 e 32 CVDT.
  • Nel diritto internazionale, uno stato è riconosciuto come soggetto se possiede governo, territorio e popolo, secondo il principio di effettività.

Indice

  1. Soggetti di diritto e tribunali internazionalizzati
  2. Tribunali misti o internazionalizzati
  3. La soggettività internazionale

Soggetti di diritto e tribunali internazionalizzati

Tribunali misti o internazionalizzati

I tribunali misti o internazionalizzati sono organi giudiziari incaricati di amministrare la giustizia penale relativa a crimini commessi in particolari situazioni geograficamente e temporalmente definite. Tali tribunali presentano una composizione mista: i giudici locali sono affiancati da giudici di formazione internazionale.

Un’altra loro caratteristica peculiare è la cosiddetta «localizzazione in theatre», cioè nel luogo in cui i crimini sono stati commessi. Ne sono esempi la corte speciale per la Sierra Leone o quella istituita in Cambogia e in Timor Est.
La responsabilità dei crimini internazionali più rilevanti (core crimes) è attribuita allo stato agente perché essi sono il risultato di politiche e scelte appoggiate dal relativo apparato di governo. La responsabilità internazionale statale, regolata dalle norme internazionali, deve essere dunque distinta dalla responsabilità internazionale individuale, che determinano il sorgere di responsabilità in capo ad una singola persona fisica.
L’accertamento e l’applicazione delle regole internazionali relative alla responsabilità dei core crimes devono essere garantiti servendosi degli strumenti interpretativi previsti dagli articoli 31 e 32 CVDT.

La soggettività internazionale

I soggetti di diritto internazionale sono gli stati e le organizzazioni internazionali. Nel diritto internazionale vige il principio di effettività: uno stato è un soggetto di diritto internazionale se presenta un governo, un territorio e un popolo.
Il popolo attiene alla presenza di una popolazione che si identifica con un unico ente (lo stato) e che abiti nel territorio su cui il governo esercita un potere sovrano. Il principio dell’effettività attiene alla necessità che il potere esercitato dal governo sia esercitato in maniera effettiva e concreta. Uno stato, dunque, può scaturire persino dalla commissione di un fatto illecito internazionale: qualora, ad esempio, uno stato occupi un altro stato e lo annetta al proprio governo, lo stato occupato entrerà a far parte della realtà governativa e territoriale dello stato occupante.

Domande da interrogazione

  1. Cosa caratterizza i tribunali misti o internazionalizzati?
  2. I tribunali misti o internazionalizzati sono caratterizzati da una composizione mista di giudici locali e internazionali e dalla loro localizzazione nel luogo in cui i crimini sono stati commessi, come nel caso della corte speciale per la Sierra Leone.

  3. Qual è la differenza tra responsabilità internazionale statale e individuale?
  4. La responsabilità internazionale statale riguarda le politiche e le scelte di un governo, mentre la responsabilità internazionale individuale si riferisce a crimini commessi da singole persone fisiche.

  5. Quali sono i requisiti per uno stato di essere considerato soggetto di diritto internazionale?
  6. Uno stato è considerato soggetto di diritto internazionale se possiede un governo, un territorio e un popolo, e se il governo esercita il potere in maniera effettiva e concreta.

Domande e risposte

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