Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'iniziativa legislativa in Italia può essere proposta dal governo, da membri delle camere e da almeno cinquantamila elettori tramite raccolta firme.
  • Il Consiglio nazionale dell'economia del lavoro ha un ruolo specifico come titolare legislativo limitato a questioni economico-sociali.
  • I consigli regionali possono proporre leggi alle camere, specialmente su questioni che influenzano i rapporti Stato-regione.
  • Ogni progetto di legge deve essere presentato in articoli al parlamento e può essere depositato in una delle due camere, grazie al sistema bicamerale perfetto.
  • Deputati e senatori possono presentare proposte di legge solo alla camera di appartenenza, e la discussione avviene sempre in due momenti separati tra le camere.

Indice

  1. Processo di approvazione delle leggi
  2. Presentazione e priorità delle proposte

Processo di approvazione delle leggi

Le fasi necessarie per l’approvazione di una legge ordinaria sono l’iniziativa; l’istruttoria, la discussione o deliberazione; la promulgazione e la pubblicazione:
L’articolo 71 stabilisce che l’iniziativa legislativa appartiene al governo, a ciascun componente delle due camere e ad almeno cinquantamila elettori (ovviamente tramite una raccolta di firme certificate). L’articolo 71 prevede che in futuro possano essere individuati altri titolari legislativi tramite una legge costituzionale. Nell’ultimo comma dell’articolo 99 è individuato un quarto titolare legislativo, però esclusivamente nell’ambito di cui è competente: si tratta del Consiglio nazionale dell’economia del lavoro (organo originariamente considerato essenziale per quanto riguarda l’attività di consulenza in materia economico-sociale). L’articolo 121 della nostra costituzione, inoltre, stabilisce che ciascun consiglio regionale può fare proposte di legge alle camere, soprattutto in merito a materie che abbiano un’influenza sui rapporti tra Stato e regione.

Presentazione e priorità delle proposte

L’articolo 71 stabilisce che, per manifestare l’iniziativa legislativa, è necessario depositare in parlamento un progetto di legge redatto in articoli. Ogni progetto contiene una presentazione, un titolo e un elenco di articoli. Dato che il nostro parlamento costituisce un sistema bicamerale perfetto, un progetto può essere presentato indistintamente in ciascuna delle due camere.

Esistono regole costituzionali (in particolare l’articolo 72) che delineano le procedure tramite cui stabilire la priorità legislativa.

Tutti i titolari legislativi previsti dall’articolo 71 hanno la possibilità di presentare indistintamente una proposta di legge presso una delle due camere. Ne fanno eccezione deputati e senatori, i quali possono presentare una proposta di legge esclusivamente alla camera cui appartengono. La procedura legislativa non può mai essere discussa contemporaneamente dalla camera dei deputati e dal senato: essa avviene sempre in due momenti separati (letture). I temi da trattare sono stabiliti sulla base dell’urgenza politica;

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