giadalai
Ominide
1 min. di lettura
Vota 3 / 5

Concetti Chiave

  • L'articolo 72 della Costituzione impone l'esame dei progetti di legge da parte della Commissione permanente competente.
  • La Commissione cerca punti d'incontro politici ed espone le linee generali prima della votazione degli emendamenti.
  • La Camera discute e vota separatamente ogni articolo e complessivamente; il voto può essere segreto o palese.
  • Dopo l'approvazione, la legge è inviata al Presidente della Repubblica per la promulgazione, che può rinviarla alle Camere.
  • La legge promulgata è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diventa efficace il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione.

Il procedimento legislativo

L'articolo 72 della Costituzione impone che qualsiasi progetto di legge debba essere esaminato dalla Commissione permanente competente.
Il procedimento ordinario prevede che il progetto di legge venga esaminato da una o più commissioni permanenti competenti per materia.
La commissione cerca i punti d'incontro tra le diverse posizioni politiche; il Presidente della Commissione espone le linee generali della proposta di legge e in seguito si procede alla votazione, articolo per articolo, di tutti gli emendamenti.


Si predispone ora una relazione che verrà inviata ad una delle due camere.
La camera discute e procede poi alla votazione. Il voto parlamentare può essere segreto o palese.
La votazione avviene separatamente, articolo per articolo, e infine, sulla legge nel suo complesso.
Conclusa la fase dell'approvazione, la legge è perfetta, tuttavia non produce ancora effetti giuridici (non è ancora efficace).
La legge viene quindi inviata al Presidente della Repubblica per la promulgazione (art. 73 Cost.).
il Presidente può rifiutare di promulgare le leggi solo quando siano gravemente incostituzionali, quando abbia obiezioni sulla loro opportunità o conformità alla Costituzione, può rinviarle alle Camere chiedendo una nuova deliberazione. In caso di riapprovazione il Presidente è tenuto comunque a promulgarle.
La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community