Concetti Chiave
- La discussione legislativa presso le Camere del Parlamento italiano inizia con un dibattito generale sulle linee del progetto di legge.
- Segue l'esame articolo per articolo del progetto, dove si votano emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi, prima del voto finale sul testo emendato.
- Il progetto di legge passa all'altra Camera per l'approvazione, seguendo il procedimento delle "navette" fino ad ottenere un testo identico.
- La Camera ricevente può esaminare solo le modifiche apportate, secondo la regola parlamentare che evita di riesaminare decisioni già prese.
- Una volta approvato da entrambe le Camere, il progetto va al presidente della Repubblica per la promulgazione e al ministro della giustizia per la pubblicazione.
Il procedimento legislativo
Dopo che la commissione in sede Referente ha terminato la fase istruttoria, il procedimento legislativo prosegue. Ha così luogo la discussione, che avviene presso le Camere del Parlamento italiano.
Innanzitutto si apre la discussione generale, nel corso della quale i deputati o i senatori dibattono appunto sulle linee generali del progetto in esame. Salvo deliberazione in contrario (approvazione di questioni pregiudiziali o questioni sospensive), si passa poi alla fase dell’esame e votazione articolo per articolo, nel corso della quale si discute e si vota su ciascun articolo in cui il progetto è ripartito e sugli emendamenti presentati, cioè le proposte di modifica al testo degli articoli (votando, nell’ordine, gli emendamenti soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi, e quindi l’articolo come eventualmente emendato); seguono infine le dichiarazioni di voto finale, con le quali i rappresentanti dei gruppi rendono noto come si esprimeranno sul testo cui l’assemblea è pervenuta, e la votazione finale sull’intero progetto di legge.
Navette e approvazione finale
A questo punto il messaggio viene trasmesso all’altra camera: hanno luogo le cosiddette «navette». Se il progetto è approvato, previo coordinamento formale del testo, esso viene trasmesso con apposito messaggio al presidente dell’altra camera. Questa dovrà approvare il progetto nella stessa identica formulazione: qualsiasi modificazione comporta il ritorno alla camera che lo aveva approvato per prima, senza che vi sia alcuna procedura formale per interrompere questo «su e giù» che infatti si usa chiamare col termine francese navette (che indica la spola del telaio che va e viene in continuazione). I regolamenti prevedono procedimenti abbreviati in seconda lettura: nel senso che la camera alla quale è stato rinviato il progetto riesamina soltanto ciò che è cambiato (vale in diritto parlamentare la regola generale ne bis in idem, ossia non si rimette in discussione quello su cui ci si è già pronunciati). Ma naturalmente, se vi sono difficoltà politiche, questo non impedisce ulteriori modificazioni del testo e, appunto, la navette.
Nel caso in cui invece il progetto sia già stato approvato nello stesso testo dall’altra camera, allora il messaggio attestante l’approvazione conforme di entrambe le Camere va al presidente della Repubblica per la promulgazione (con potere di rinvio) e al ministro della giustizia per la pubblicazione.
Domande da interrogazione
- Qual è il processo che segue la fase istruttoria della commissione in sede Referente nel procedimento legislativo italiano?
- Cosa accade se il progetto di legge viene modificato durante il processo di approvazione tra le due Camere?
- Cosa succede quando entrambe le Camere approvano il progetto di legge nello stesso testo?
Dopo la fase istruttoria, si apre la discussione generale presso le Camere del Parlamento, seguita dall'esame e votazione articolo per articolo, e infine le dichiarazioni di voto finale e la votazione sull'intero progetto di legge.
Se il progetto viene modificato, ritorna alla camera che lo aveva approvato per prima, in un processo chiamato "navette", dove si riesamina solo ciò che è cambiato, senza interrompere il ciclo di revisione.
Il messaggio attestante l'approvazione conforme viene inviato al presidente della Repubblica per la promulgazione e al ministro della giustizia per la pubblicazione.