Concetti Chiave
- Negli anni settanta, il diritto del lavoro estese le tutele dei lavoratori subordinati anche ai parasubordinati, favorendo la loro crescita.
- I compensi per i lavoratori parasubordinati sono spesso determinati dal mercato anziché da contratti collettivi nazionali, permettendo un deprezzamento del lavoro.
- Il decreto legislativo 203 n. 276, noto come «legge Biagi», introdusse il concetto di «lavoro a progetto» per distinguere le prestazioni autonome.
- L'articolo 2222 del Codice civile definisce il lavoratore autonomo come prestatore d'opera, con focus su progetti specifici.
- Il d.lgs. 276/2003 prevedeva la conversione automatica del rapporto di lavoro parasubordinato in subordinato se il progetto era fittizio o inadeguato.
Sviluppo del lavoro parasubordinato
Fino alla metà dello scorso secolo, l’area della parasubordinazione presentava un contenuto abbastanza limitato. Durante gli anni settanta, però, il diritto del lavoro estese le regole processuali legate alla tutela dei lavoratori subordinati anche alla categoria della parasubordinazione e contestualmente la giurisprudenza riconobbe a tali lavoratori la capacità di organizzarsi collettivamente. Questi due passaggi hanno incentivato la crescita del lavoro parasubordinato. Tale sviluppo fu principalmente dovuto all’acquisizione della consapevolezza, da parte delle imprese, di poter utilizzare i lavoratori parasubordinati riconoscendo loro tutele giuridiche meno significative rispetto a quelle garantite ai propri dipendenti.
Nella maggior parte dei casi, inoltre, i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati non sono stabiliti da contratti collettivi nazionali di lavoro, bensì esclusivamente dalle esigenze del mercato. Ciò consente ai titolari dell’impresa di deprezzare enormemente il lavoro offerto dai collaboratori autonomi.
Nel corso della storia giurisprudenziale, il legislatore ha effettuato diversi tentativi per distinguere le prestazioni autonome da quelle solo simulate. Uno dei tentativi più significativi è stato rappresentato dal d.lgs. 203 n. 276 (noto anche come «legge Biagi») il quale ha introdotto la concezione di «lavoro a progetto». Esso impone al committente che abbia stipulato un contratto continuativo con un lavoratore parasubordinato di includere all’interno del contratto le finalità specifiche dell’attività richiesta.
L’articolo 2222 del Codice civile definisce il lavoratore autonomo «prestatore d’opera». La manodopera da egli prestata mira al raggiungimento di un progetto specifico, che sulla base del d.lgs. 276 del 2003 (oggi abrogato) doveva essere specificato. Il decreto prevedeva inoltre che, qualora il progetto fosse fittizio o inadeguato, il rapporto di lavoro parasubordinato fosse immediatamente e automaticamente convertito in un rapporto di lavoro subordinato.