Concetti Chiave
- Nel secondo Dopoguerra, sono stati istituiti tribunali internazionali per garantire il rispetto dei diritti umani e punire le violazioni del diritto umanitario, ispirati dai tribunali di Norimberga e Tokyo.
- Nel 1993 e 1994 sono stati creati i tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia e il Ruanda, tramite risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, per processare crimini di guerra e genocidi.
- La Corte penale internazionale, istituita nel 1998 con lo Statuto di Roma, è un tribunale permanente che giudica crimini gravi come genocidio e crimini contro l'umanità.
- La giurisdizione della Corte penale internazionale è complementare a quelle nazionali e si applica solo se queste non possono o non vogliono procedere nei confronti dei crimini.
- La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 1950 permette ai singoli di accedere direttamente alla Corte europea dei diritti dell'uomo per la tutela dei loro diritti.
Sviluppi del diritto internazionale nel secondo Dopoguerra
Durante il secondo Dopoguerra, sotto il profilo processuale) nell’ambito di varie organizzazioni internazionali si sono previste procedure destinate ad assicurare l’osservanza da parte degli stati delle convenzioni sui diritti umani e a reprimere le violazioni del diritto umanitario. Sul modello dei tribunali di Norimberga (1945) e di Tokyo (1946), che processarono i massimi responsabili dei crimini commessi da tedeschi e giapponesi durante la Seconda guerra mondiale, nel 1993 e 1994 sono stati istituiti, sulla base di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i tribunali penali internazionali rispettivamente per la ex Jugoslavia e il Ruanda.
Entrambe queste corti hanno proceduto contro moltissimi imputati: fra questi, l’ex presidente della Serbia Slobodan Milošević, estradato nei Paesi Bassi dove il tribunale ha sede e morto in cella poco prima della conclusione del processo, e i leader serbo-bosniaci, condannati per il massacro di Srebrenica.Tali esperienze hanno condotto all’istituzione della Corte penale internazionale, prevista da un trattato firmato nel 1998 (lo Statuto di Roma, entrato in vigore il 1o luglio 2002). La Corte è un tribunale permanente (questa la novità che ne fa uno storico progresso). Essa esercita la sua giurisdizione sulle persone fisiche che si siano macchiate dei più gravi crimini di portata internazionale: genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra (nonché l’aggressione, ma solo per gli stati contraenti che hanno accettato la competenza della Corte su questo crimine). La sua giurisdizione è «complementare» alle competenti giurisdizioni nazionali: può agire solo quando sia accertato che queste ultime non vogliono o non possono procedere; e si estende ai crimini commessi dai cittadini degli stati che hanno ratificato lo Statuto o sul territorio degli stessi (sono finora 123).
Un altro esempio importante sotto entrambi i profili, sostanziale e processuale, è costituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (e dai successivi Protocolli), la Cedu. Firmata a Roma nel 1950 dai paesi aderenti al Consiglio d’Europa, è oggi il caso più cospicuo di accesso diretto dei singoli a istanze internazionali, attraverso i ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Domande da interrogazione
- Quali sono stati i principali sviluppi nel diritto internazionale nel secondo Dopoguerra?
- Qual è la funzione della Corte penale internazionale?
- Qual è l'importanza della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo?
Dopo la Seconda guerra mondiale, sono state istituite procedure per garantire l'osservanza delle convenzioni sui diritti umani e reprimere le violazioni del diritto umanitario, come i tribunali penali internazionali per la ex Jugoslavia e il Ruanda, e la Corte penale internazionale.
La Corte penale internazionale è un tribunale permanente che esercita giurisdizione su crimini gravi come genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, agendo quando le giurisdizioni nazionali non vogliono o non possono procedere.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, firmata nel 1950, rappresenta un esempio significativo di accesso diretto dei singoli a istanze internazionali, permettendo ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.