Concetti Chiave
- Lo Stato è definito come un'entità composta da un popolo, un territorio e un potere politico sovrano, che organizza la società in modo stabile.
- Lo Stato moderno si è evoluto con l'affermazione dei diritti civili e politici, passando da sudditi a cittadini e stabilendo il principio della supremazia della legge.
- La sovranità statale è originaria, esclusiva e incondizionata, permettendo allo Stato di esercitare il monopolio della forza, pur accettando limiti interni ed internazionali.
- Il popolo di uno Stato include tutti i cittadini, con diritti e doveri specifici; la cittadinanza può essere acquisita per nascita, matrimonio, o naturalizzazione.
- Il territorio dello Stato è composto da terraferma, mare territoriale, spazio aereo e sottosuolo, con confini definiti che delimitano l'esercizio della sovranità statale.
stato e societa’CONCETTO DI STATO: lo
Indice
- Concetto di stato
- Stato comunità e apparato
- Origine dello stato moderno
- Caratteristiche dello stato di diritto
- Stato costituzionale e sue evoluzioni
- Sovranità dello stato
- Cittadinanza e diritti del popolo
- Stranieri e diritti in Italia
- Differenza tra stato e nazione
- Territorio e confini dello stato
- Stato come persona giuridica
Concetto di stato
stato può essere definito come un popolo organizzato su un territorio sotto un unico potere politico sovrano. Per esistere, deve aver bisogno di alcuni requisiti fondamentali: un insieme di persone (il popolo), che stanno su un certo territorio e hanno deciso di darsi un organizzazione stabile per dare origine a una società organizzata. Gli elementi fondamentali sono quindi il potere politico sovrano, il popolo e il territorio.
Stato comunità e apparato
Stato comunita’ e stato apparato: è la società civile che vive in un certo territorio, sotto un unico ordinamento sovrano. Ad es. si fa riferimento a questo concetto quando si afferma che nello stato belga si parlano due lingue, il francese e il fiammingo. La società civile è quindi l’insieme delle persone che costituiscono una comunità organizzata e si esprime attraverso diverse forme sociali, quali la famiglia, l’impresa, i sindacati, ecc.. Lo stato apparato è il termine con il quale si intende designare unicamente l’insieme degli organi che detengono il potere. Esso è quindi l’organizzazione complessa che, entro un territorio e su un certo popolo, esercita il potere sovrano. Ad es. quando si dice che lo stato punisce i delinquenti o che lo stato riscuote le tasse.
Origine dello stato moderno
Lo stato moderno: il modello di stato che caratterizza la società contemporanea trova origine in Europa Occidentale alla fine del XVI secolo, quando si è affermato il principio che un insieme di soggetti decidessero con un accordo di darsi delle regole, cioè un governo, per meglio perseguire i fini che interessano la collettività. Nella seconda metà del XVIII secolo, in seguito a eventi storici fondamentali come la rivoluzione americana e francese, comincia a delinearsi lo stato moderno, in cui l’individuo non è più suddito di chi detiene il potere politico, ma un cittadino, a cui sono riconosciuti diritti civili e politici. Si afferma quindi il principio secondo il quale nulla e nessuno è al di sopra della legge. I caratteri dello stato moderno sono: lo stato di diritto, lo stato costituzionale e lo stato rappresentativo.
Caratteristiche dello stato di diritto
Lo stato di diritto: è uno stato moderno in cui si afferma la centralità della legge, in quanto la legge domina sugli uomini e non viceversa. Il potere della legge è assoluto e riguarda tutti i poteri pubblici che ad essa devono conformarsi. Si afferma così il principio di legalità, secondo il quale tutti gli organi dello stato possono esercitare il loro potere solo nei limiti stabiliti dal diritto.
Stato costituzionale e sue evoluzioni
Lo stato costituzionale: è uno stato moderno retto da una costituzione, che è l’insieme delle leggi fondamentali, che oltre a definirne l’organizzazione, sancisce e garantisce i diritti inviolabili del cittadino, fissando condizioni e limiti invalicabili ai poteri dello stato stesso. Le prime costituzioni, quelle ottocentesche, erano leggi che potevano essere modificate da una qualsiasi altra legge del parlamento, non assicurando quindi una garanzia superiore a quella data da una qualsiasi altra legge ordinaria dello stato. Esse sono le cosiddette costituzioni flessibili. Quelle del XX secolo sono invece in linea di massima rigide, cioè non possono essere modificate dalla legge ordinaria, ma solo con un procedimento di revisione costituzionale. Il passaggio alla costituzione rigida assicura quindi che alcuni principi fondamentali come ad es. i diritti individuali, siano tutelati da una garanzia superiore a quella assicurata dalla legge ordinaria e non siano modificabili.
Sovranità dello stato
Elementi dello stato: la sovranita’ dello stato: all’interno del territorio nazionale lo stato si definisce sovrano, in quanto ha un potere di comando superiore a quello di ogni altro soggetto. Tutti gli altri centri di potere sono subordinati allo stato. La sovranità è quindi il potere di imperio originario, esclusivo e incondizionato che spetta allo stato sopra tutti coloro che ne fanno parte. Essa è originaria in quanto sorge con la nascita dello stato stesso, esclusiva in quanto compete solo allo stato e incondizionata in quanto all’interno del territorio nazionale, non incontra alcun limite giuridico. La sovranità non si esprime solo all’interno del territorio, ma anche verso l’esterno nei confronti degli altri stati. Ciò ne assicura l’indipendenza, in quanto se ogni stato è sovrano entro i propri confini, non vi può essere subordinazione dell’uno nei confronti dell’altro. Lo stato è dunque sovrano al proprio interno e indipendente nei confronti degli altri stati. La sovranità originaria, esclusiva e incondizionata assicura allo stato il monopolio dell’uso della forza. Lo stato e nessun altro ha infatti il potere di far eseguire comunque i propri comandi. Anche in possesso del monopolio della forza, lo stato accetta che la sua sovranità sia sottoposta a limiti che possono essere distinti in interni e in internazionali. I primi riguardano l’impossibilità da parte dello stato di assumere comportamenti tendenti a sacrificare la libertà individuale o gli altri diritti fondamentali dell’uomo, il rispetto della volontà popolare e il rispetto della volontà espressa dagli organi territoriali nei modi e nelle forme stabilite dalla costituzione o dalle leggi ordinarie. Riguardo ai limiti internazionali, sul piano internazionale sono sorte nel tempo organizzazioni tendenti a regolamentare specifici rapporti tra gi stati. L’adesione a tali organizzazioni ha determinato una volontaria limitazione della sovranità da parte degli stati membri. Ad esempio in Europa, all’adesione all’Unione Europea che ha il potere di emanare regolamenti immediatamente efficaci nei paesi membri.
Cittadinanza e diritti del popolo
Il popolo: può essere definito come l’insieme di tutti coloro che hanno la cittadinanza di uno stato. Con lo status di cittadino sono connessi diritti e doveri nei confronti dello stato. Tra i diritti fondamentali che sono riconosciuti a un cittadino italiano vi sono i diritti civili e quelli politici e tra i doveri quello di fedeltà, di obbedienza e di contribuzione obbligatoria alle spese dello stato. Ogni stato stabilisce in base a quali regole si acquista la cittadinanza. Può accadere quindi che vi siano soggetti con più di una cittadinanza o soggetti apolidi, cioè senza alcuna cittadinanza. Il principio fondamentale che sta alla base dell’acquisto della cittadinanza è quello del diritto per nascita: alla nascita un soggetto acquista la cittadinanza di uno stato in base a uno dei seguenti criteri: per diritto di sangue, cioè i figli acquistano la cittadinanza dei genitori ovunque siano nati o ovunque risiedano; per diritto di luogo, cioè sono cittadini dello stato tutti coloro che nascono sul suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. In Italia la cittadinanza può essere acquisita: per nascita, cioè si è cittadini italiani se si nasce da padre o da madre italiani; per adozione, cioè acquisisce la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano; per elezione, cioè diventa cittadino italiano per sua scelta; per matrimonio, cioè acquisisce la cittadinanza italiana il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, purché risieda da almeno sei mesi in Italia al momento del matrimonio; per naturalizzazione, cioè la cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica. Il cittadino italiano che acquisisce la cittadinanza di un altro stato non perde quella italiana, per cui si possono verificare casi di doppia cittadinanza. La cittadinanza si può perdere per rinunzia da parte di chi acquista una cittadinanza straniera, ovvero nell’ipotesi in cui un cittadino italiano accetti un impiego pubblico o una carica pubblica in uno stato straniero.
Stranieri e diritti in Italia
Lo straniero è colui che ha la cittadinanza di un latro stato. A coloro che si trovano sul territorio italiano sono sempre e comunque riconosciuti i diritti fondamentali dell’uomo, ma vi è fatto un distinguo tra stranieri cittadini di uno stato dell’Unione Europea e cittadini di altri stati. Per i primi, in base al trattato di Maastricht, godono della condizione di cittadini europei e possono quindi liberamente soggiornare e circolare in qualsiasi stato membro dell’Unione Europea. Per i cittadini extracomunitari esiste invece una disciplina particolare che ne regolamenta la possibilità di entrata e di soggiorno in Italia. L’extracomunitario che entra in Italia, qualsiasi sia il motivo, (turismo, studio, lavoro) deve essere munito di visto d’ingresso e per soggiornarvi deve avere un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura. Lo straniero che non ha ottenuto il permesso di soggiorno, o al quale è stato revocato o non rinnovato, o che è entrato illegalmente, è soggetto all’espulsione. Qualora il cittadino straniero sia comunque entrato in Italia, può chiedere asilo politico, che gli sarà concesso se nel suo paese di origine gli è stato impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, garantite invece dalla costituzione italiana.
Differenza tra stato e nazione
Anche se nel linguaggio corrente i termini stato e nazione sono usati spesso indifferentemente, in realtà esprimono due concetti diversi. Lo stato è un concetto giuridico, mentre la nazione indica un insieme di persone accomunate da valori prevalentemente storico-culturali, oltre che etnici e politici. Diverso è parlare quindi di cittadinanza e di nazionalità. La cittadinanza indica l’appartenenza a un certo stato in base a norme precise, mentre la nazionalità indica l’appartenenza di una persona a una collettività in cui si riconosce e si identifica. Si può quindi essere cittadini di uno stato ma appartenere a una nazione diversa. Non sempre però il fatto di appartenere a una diversa comunità comporta l’identificazione con una nazione diversa da quella dello stato di cui si è cittadini. Si parla in questo caso di etnia, cioè un concetto simile a quello di nazione, ma se ne differenzia in quanto manca l’idea di appartenenza a una nazione diversa. Quando le etnie all’interno di un popolo sono numerose si parla di stati multietnici.
Territorio e confini dello stato
Il territorio dello stato: i confini: lo stato per esistere deve avere un suo territorio definito da confini e separato da quello di ogni altro stato sul quale esercita la propria sovranità. Il territorio di uno stato comprende: la terraferma, delimitata dai confini che possono essere naturali e storicamente consolidati o artificiali, stabiliti cioè da trattati internazionali; il mare territoriale, che comprende la fascia di mare costiero entro cui lo stato esercita la sovranità e tale fascia tende a essere fissata a una distanza massima di dodici miglia dalla costa. Oltre il limite delle acque territoriali si estende il mare aperto su cui tutti possono esercitare la propria sovranità e su cui valgono le norme di diritto internazionale; lo spazio atmosferico sovrastante la terraferma e il mare territoriale. Con esclusione dello spazio extraatmosferico, entro questo spazio lo stato ha il diritto di impedire a qualsiasi aereo di sorvolare il proprio territorio senza il suo consenso. Lo spazio atmosferico extraatmosferico invece non appartiene a nessuno e quindi può essere percorso liberamente da satelliti o missioni spaziali messe in orbita da chiunque; il sottosuolo, nei limiti della sua effettiva utilizzabilità. Il sottosuolo riveste una particolare importanza per quel che riguarda lo sfruttamento delle risorse minerarie; il territorio fluttuante, dove la sovranità dello stato si esercita sugli aerei e sulle navi mercantili in viaggio in alto mare e sul cielo sovrastante e sulle navi e sugli aerei militari, ovunque si trovino.
Stato come persona giuridica
Lo stato come persona giuridica: lo stato è un ente astratto e originario e come tale è titolare di diritti e doveri e può compiere atti giuridici. Per perseguire i suoi fini lo stato agisce attraverso i propri organi. Essi agiscono in suo nome e per suo conto. Essi possono essere distinti a seconda della loro composizione, delle funzioni che svolgono, come vengono costituiti, dalla rilevanza costituzionale e dalla loro competenza. Riguardo la loro composizione distinguiamo organi individuali e organi collegiali. I primi sono formati da una singola persona, ad es. il Presidente della Repubblica, mentre i secondi da più persone fisiche, come ad es. la Camera dei Deputati, il Consiglio dei Ministri, ecc.; oppure organi semplici e organi complessi. I primi costituiscono un’unità inscindibile, come ad es. i ministri, mentre i secondi sono formati da più organi, come ad es. il Governo che è formato dal Presidente del Consiglio e dal Consiglio dei Ministri. A seconda delle funzioni distinguiamo organi legislativi, esecutivi, giudiziari e amministrativi. A seconda di come vengono costituiti distinguiamo: organi politici, preposti a prendere decisioni che interessano tutta la collettività e i cui membri sono stati eletti direttamente o indirettamente dal popolo; organi burocratici, che eseguono quanto dai primi predisposto e i cui membri sono reclutati per concorso. A seconda della rilevanza costituzionale distinguiamo: organi costituzionali, ai quali sono affidati i poteri fondamentali dello stato. Essi sono il Governo, il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale; organi di rilievo costituzionale, che sono organi che non partecipano alla funzione politica e non sono disciplinati dalla costituzione, come il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti; gli organi non costituzionali, che rivestono un’importanza inferiore e sono dai primi dipendenti, come ad es. i prefetti, questori e le cariche militari. A seconda dell’estensione territoriale della loro competenza distinguiamo: gli organi centrali, che estendono la loro competenza su tutto il territorio nazionale, come il Parlamento e il Presidente della Repubblica; organi locali, che hanno una competenza limitata a una parte del territorio nazionale, come ad es. i sindaci, i prefetti e i tribunali.
Domande da interrogazione
- Quali sono gli elementi fondamentali che definiscono uno stato?
- Come si differenziano lo stato comunità e lo stato apparato?
- Quali sono le caratteristiche principali dello stato moderno?
- In che modo la sovranità di uno stato si manifesta sia internamente che esternamente?
- Quali sono i criteri per l'acquisizione della cittadinanza in Italia?
Gli elementi fondamentali che definiscono uno stato sono il potere politico sovrano, il popolo e il territorio.
Lo stato comunità si riferisce alla società civile che vive sotto un unico ordinamento sovrano, mentre lo stato apparato designa l'insieme degli organi che detengono il potere.
Le caratteristiche principali dello stato moderno includono lo stato di diritto, lo stato costituzionale e lo stato rappresentativo.
Internamente, la sovranità si manifesta come potere di comando superiore a ogni altro soggetto, mentre esternamente assicura l'indipendenza nei confronti degli altri stati.
In Italia, la cittadinanza può essere acquisita per nascita, adozione, elezione, matrimonio o naturalizzazione.