Concetti Chiave
- Il comodato è un contratto tra due parti: il comodante consegna un bene, mentre il comodatario lo riceve e deve restituirlo.
- Si tratta di un contratto reale che si perfeziona con la consegna del bene e non prevede corrispettivi economici.
- Il comodatario ha il diritto di usare il bene secondo l'accordo, ma deve restituirlo nello stato originale alla scadenza.
- Il contratto è unilaterale e gratuito, obbligando solo il comodatario alla restituzione del bene.
- Il comodante può richiedere la restituzione immediata e il risarcimento se il comodatario viola i suoi obblighi.
Definizione e caratteristiche del comodato
Il comodato è il contratto che riguarda due parti:
- la parte che consegna una cosa mobile o immobile è detta - la parte che riceve la cosa mobile e immobile è detta Il comodatario, quando terminerà l'uso, dovrà restituire la cosa al comodante, nello stato in cui versava al momento della conclusione del contratto.
- contratto reale: si perfeziona con la consegna della cosa; - contratto ad effetti obbligatori: il comodatario acquisa un diritto personale;
- contratto gratuito: non vi è il corrispettivo (sinallagma); - contratto unilaterale: implica una prestazione solo per il comodatario ovvero la restituzione della cosa;
Quando il comodato non prevede il termine, esso è precario; in questo caso, alla richiesta del comodante, il comodatario deve restituire la cosa.
Diritti e obblighi del comodatario
Diritti e obbligazioni del comodatario
- far usare la cosa al comodatario, secondo il titolo di concessione; - rimborsare le spese straordinarie per la conservazione della cosa al comodatario;
- risarcire il danno provocato dai vizi occulti.
- custodire e conservare la cosa come se fosse sua; - divieto di sub-comodato;
- usare la cosa secondo il titolo di concessione;
- restiture la cosa alla scadenza e nello stato in cui era al momento della conclusione del contratto.
Se il comodatario non rispetta i suoi obblighi, il comodante può richiedere la restituzione immediata della cosa e il risarcimento del danno.