Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il contratto di trasporto è definito dall'articolo 1678 del Codice civile, dove il vettore si impegna a trasferire cose o persone dietro compenso.
  • La definizione del contratto di trasporto è generale e applicabile a tutte le forme di trasporto, indipendentemente dalle modalità o dall'oggetto.
  • Le parti principali del contratto sono il mittente, che richiede il trasporto, e il vettore, che si obbliga al trasferimento.
  • Il contratto di trasporto è spesso trilaterale, coinvolgendo un terzo soggetto, il destinatario, durante la riconsegna.
  • La trilateralità non è sempre presente: se il mittente coincide con il destinatario, il contratto resta bilaterale.

Articolo 1678 del Codice civile

La definizione di contratto di trasporto è enucleata dall’articolo 1678 del Codice civile, secondo il quale in tale contratto il vettore si obbliga, dietro ricezione di un corrispettivo, a trasferire cose o persone da un luogo a un altro. La nozione di contratto di trasporto presenta un carattere generale e unitario: la suddetta definizione, infatti, è valida per tutte le forme di trasporto, a prescindere dalle sue modalità e dall’oggetto del contratto.
Le parti del contratto di trasporto sono il mittente e il vettore:
- il mittente è il soggetto che richiede l’esecuzione del trasporto;
- il vettore è colui che si obbliga al trasferimento. Egli non è tenuto ad eseguire personalmente la prestazione; questo è il caso del vettore contrattuale, che può demandare l’obbligo del trasporto a un vettore di fatto.
Nella maggior parte dei casi, il contratto di trasporto ha una struttura trilaterale: durante la fase di riconsegna delle merci può intervenire un soggetto terzo, il beneficiario della prestazione del vettore.
La struttura trilaterale non attiene alla presenza di tre parti: le parti contrattuali sono sempre due (mittente e vettore); la trilateralità attiene invece all’intervento, nel rapporto giuridico, del destinatario delle merci, cioè di un terzo soggetto che non prende parte al rapporto contrattuale.
Talvolta la trilateralità viene meno: consideriamo, ad esempio, il caso in cui una società voglia trasferire i propri beni da un luogo a un altro, il mittente coincide con il beneficiario del trasporto e, dunque, non si ha l’intervento di un soggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale. Se, invece, chi incarica il vettore ad eseguire il trasporto non coincide con il destinatario, la trilateralità viene sempre ad esistenza.

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