Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la reintroduzione di una disciplina abrogata tramite referendum, violando l'art. 75 Costituzione.
  • L'articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011 riproduceva, nei principi e testualmente, disposizioni dell'abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008.
  • Nonostante l'abrogazione referendaria, il legislatore ha reintrodotto norme che limitano gli affidamenti diretti dei servizi pubblici locali.
  • Il ripristino di norme abrogate nega l'efficacia della volontà popolare espressa nel referendum, minando la sovranità popolare.
  • La legittimità di una nuova normativa richiede un mutamento del contesto politico o delle circostanze, assente nel caso analizzato.

Reintroduzione della medesima disciplina abrogata dal quesito referendario

Tramite la sentenza 99 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la reintroduzione della medesima disciplina abrogata dal quesito referendario. In particolare, la Corte ha dichiarato che, sebbene l’abrogazione dell’articolo 23-bis del d.l. 112 del 2008 avesse ridotto le possibilità di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali, con conseguente delimitazione degli ambiti di competenza legislativa residuale delle Regioni e degli enti locali, le competenze regionali e degli enti locali nel settore dei servizi pubblici locali si sono riespanse.

La reintroduzione da parte del legislatore statale della medesima disciplina oggetto dell’abrogazione referendaria (anzi, di una regolamentazione ancor più restrittiva, è illegittima ai sensi dell’art. 75 Cost. poiché lede la volontà popolare espressa attraverso la consultazione referendaria e determina una potenziale lesione delle richiamate sfere di competenza sia delle Regioni che degli enti locali.
In particolare, la questione di legittimità è stata considerata fondata in merito all’articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011, il quale ha reintrodotto una disciplina analoga a quella disposta dal sopraccitato articolo 23-bis, precedentemente abrogato. L’articolo 4, in particolare, si caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i predetti servizi abrogati, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi.
A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell’avvenuta abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Governo è intervenuto nuovamente sulla materia con l’impugnato art. 4, il quale, nonostante sia intitolato «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea», detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010. La disciplina recata dall’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 riproduce, ora nei principi, ora testualmente, sia talune disposizioni contenute nell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, sia la maggior parte delle disposizioni recate dal regolamento di attuazione dell’art. 23-bis (il testo dei primi sette commi dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, ad esempio, coincide letteralmente con quello dell’art. 2 del regolamento attuativo dell’art. 23-bis di cui al d.P.R. n. 168 del 2010).

Alla luce delle richiamate indicazioni, risulta evidente l’analogia, talora la coincidenza, della disciplina contenuta nell’art. 4 rispetto a quella dell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e l’identità della ratio ispiratrice.

Le poche novità introdotte dall’art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere.
La disposizione impugnata viola, quindi, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost.

Emissione
In relazione all’approvazione di una legge riproduttiva della disciplina abrogata, questa Corte, pronunciandosi su un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dai promotori di un referendum abrogativo, pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti, ormai privati della titolarità della funzione costituzionalmente rilevante e garantita, corrispondente all’attivazione della procedura referendaria, ha, tuttavia affermato l’illegittimità costituzionale della normativa successivamente emanata dal legislatore, poiché essa non rispetta i limiti relativi al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare». La Corte ha anche affermato che, un simile vincolo derivante dall’abrogazione referendaria, può essere giustificato al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile. L’intervento del legislatore non è altresì consentito qualora non si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto.

Fonti citate:
Art. 23-bis del d. l. 112 del 2008 abrogato
art. 4 d. l. 138 del 2011, dichiarato illegittimo poiché ha reintrodotto una disciplina analoga a quella del sopracitato art. 23-bis abrogato

Domande da interrogazione

  1. Qual è stata la decisione della Corte costituzionale riguardo alla reintroduzione della disciplina abrogata dal quesito referendario?
  2. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la reintroduzione della medesima disciplina abrogata dal quesito referendario, poiché lede la volontà popolare espressa attraverso la consultazione referendaria.

  3. Quali sono le conseguenze della reintroduzione della disciplina abrogata per le competenze regionali e degli enti locali?
  4. La reintroduzione della disciplina ha determinato una potenziale lesione delle competenze delle Regioni e degli enti locali nel settore dei servizi pubblici locali, che si erano riespanse dopo l'abrogazione.

  5. In che modo l'articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011 è simile all'articolo 23-bis del d.l. n. 112 del 2008?
  6. L'articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011 riproduce, nei principi e testualmente, molte disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e del suo regolamento attuativo, mantenendo la stessa ratio ispiratrice.

  7. Quali sono le novità introdotte dall'articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011 rispetto alla disciplina abrogata?
  8. Le poche novità introdotte dall'articolo 4 accentuano la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali, che la consultazione referendaria aveva inteso escludere.

  9. Qual è il vincolo derivante dall'abrogazione referendaria secondo la Corte costituzionale?
  10. Il vincolo derivante dall'abrogazione referendaria è giustificato al fine di impedire che l'esito della consultazione popolare venga vanificato, e il legislatore non può reintrodurre la normativa abrogata senza un mutamento del quadro politico o delle circostanze di fatto.

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