Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La stampa in Italia non è soggetta a controlli preventivi, ma il sequestro può avvenire solo per delitti specifici con decisione giudiziaria.
  • Le pubblicazioni devono rispettare i limiti alla libertà di espressione e includere dettagli come luogo, anno e nomi di editore e stampatore.
  • I giornali e periodici devono essere registrati presso il tribunale locale e avere un direttore responsabile iscritto all'albo dei giornalisti.
  • La legge sull'editoria richiede trasparenza riguardo all'assetto proprietario delle imprese editrici e vieta posizioni di mercato dominanti.
  • Il sistema radiotelevisivo, inizialmente monopolio statale, è stato giustificato come servizio pubblico essenziale dalla Corte costituzionale.

Disciplina giuridica della stampa

La disciplina cui la stampa è sottoposta si può riepilogare tramite alcuni criteri fondamentali. In primo luogo, la pubblicazione a mezzo stampa non è soggetta a controlli preventivi da parte di alcuna autorità pubblica (ad es. autorizzazioni o censure). Si può ordinare il sequestro di una pubblicazione solo se ricorre una fattispecie di delitto espressamente prevista dalla legge sulla stampa (riserva di legge rinforzata) e solo in forza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione).
La pubblicazione deve rispettare i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero (v. sent. 293/2000). La legge sulla stampa (l. 47/1948) prevede che ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore; i giornali (quotidiani) e i periodici devono essere previamente registrati presso la cancelleria del tribunale del luogo dove sono pubblicati e devono avere un direttore responsabile iscritto all’albo dei giornalisti.

La legge sull’editoria (l. 416/1981), dando attuazione all’art. 21.5, richiede che le imprese editrici, sottoponibili a controlli da parte dell’autorità garante, rendano pubblico l’assetto proprietario ed evitino di avere una posizione dominante sul mercato attraverso la concentrazione di testate.
Privi di esplicita disciplina costituzionale sono invece gli altri moderni mezzi di comunicazione di massa, e in particolare il sistema radiotelevisivo. Esso ha subito una graduale evoluzione normativa. Inizialmente, in base alle disposizioni contenute nel codice postale del 1936, era stato affidato in regime di monopolio allo Stato. Con la sent. 59/1960 la Corte costituzionale aveva riconosciuto la legittimità del monopolio statale, giustificando l’esclusione in questo ambito dell’iniziativa economica privata sulla base dell’art. 43 Cost.: ciò in considerazione sia della natura di servizio pubblico essenziale rivestita dal sistema radiotelevisivo, sia della limitatezza dei canali disponibili e degli alti costi del servizio.

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