Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori tutela i dipendenti da licenziamenti ingiustificati, applicandosi a imprese con più di 15 lavoratori, o 5 se agricole.
  • La legge 108/1990 ha esteso la tutela a imprese con meno di 15 dipendenti, offrendo una protezione obbligatoria rispetto a quella reale per aziende più grandi.
  • La Riforma Fornero del 2012 ha modificato il sistema di tutele, introducendo quattro livelli distinti di protezione per i lavoratori licenziati ingiustamente.
  • I nuovi livelli di tutela includono: tutela reintegratoria forte e debole, e tutela risarcitoria forte e debole, ciascuno con un diverso approccio normativo.
  • La riforma ha cercato di disincentivare i datori di lavoro dall'evitare assunzioni a tempo indeterminato a causa della rigidità delle precedenti tutele.

Statuto dei lavoratori - Articolo 18

L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, numero 300), prevede l’applicazione della tutela da licenziamento ingiustificato per le imprese con un determinato quantitativo:
- imprese con più di 15 lavoratori, 5 se agricole, dislocati in diverse unità produttive ma sempre nel medesimo comune;
- imprese con più di sessanta dipendenti a livello nazionale.
Le aziende con meno di 15 impiegati restavano assoggettate all’articolo 2118.

Anche questo limite, però, venne superato tramite la legge 108/1990, in base alla quale anche per le imprese con meno di 15 dipendenti il licenziamento illegittimo venne considerato meritevole di tutela, però solo di quella obbligatoria. La legge 108/1990, dunque, differenziò le imprese sul piano dimensionale solo per ciò che riguarda il tipo di tutela fruibile: reale per quelle con più di 15 impiegati; obbligatoria per le minori.

Molti giuristi ritenevano che un accesso così agevole alla tutela reale dissuadesse i datori di lavoro dall’assumere lavoratori a tempo determinato, a causa del timore di non potersi più liberare dei propri dipendenti. Per questo motivo, numerosi studiosi proposero di stabilire il tipo di tutela applicabile non più in base alla dimensione aziendale, bensì servendosi di criteri più stringenti.
La prima radicale rivoluzione fu apportata nel 2012 tramite la cosiddetta «Riforma Fornero (legge 92/2012)». Essa ha circoscritto le ipotesi in cui è possibile disporre la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato, prevedendo per le altre fattispecie un regime di tutela economica. In particolare, il precedente doppio sistema di tutele fu sostituito da quattro differenti livelli di tutela: tutela reintegratoria forte; tutela reintegratoria debole; tutela risarcitoria forte; tutela risarcitoria debole.
A ogni livello corrisponde un diverso approccio normativo e, soprattutto, un diverso tipo di inquadramento sotto il profilo risarcitorio.

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