Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La sentenza n. 7 del 1996 affronta il caso Mancuso, un ministro della giustizia in contrasto con il Governo, e il ricorso alla sfiducia individuale.
  • Il caso ha evidenziato la mancanza di norme costituzionali chiare sulla sfiducia individuale, portando alla questione della costituzionalità della revoca di un singolo ministro.
  • La Costituzione prevede responsabilità politica sia collegiale che individuale dei ministri, sebbene la sfiducia individuale non sia esplicitamente prevista.
  • Il regolamento della Camera dei deputati ha integrato la disciplina della sfiducia individuale, affermando l'esistenza di consuetudini costituzionali che la supportano.
  • La Corte costituzionale ha respinto il ricorso di Mancuso, consolidando il ruolo delle fonti consuetudinarie nell'affermazione della forma di governo parlamentare.

Indice

  1. Il caso Mancuso e la sfiducia
  2. La questione costituzionale sollevata
  3. Responsabilità politica e costituzione
  4. Illegittimità del ragionamento del ricorrente
  5. Fonti integrative e consuetudini

Il caso Mancuso e la sfiducia

La sentenza n. 7 del 1996 riguarda il caso Mancuso, un ministro della giustizia. Si trattava di un magistrato di cassazione che adottò posizioni politiche in netto contrasto con il Governo. Tale comportamento, tendenzialmente, sfocia nelle dimissioni di chi lo mette in atto; ben lungi da fare ciò, Mancuso assunse atteggiamenti sempre più incoerenti. Spinto più volte alle dimissioni, il ministro ribatté dicendo che, se avessero voluto estrometterlo, avrebbero dovuto sfiduciarlo. In Costituzione, però, si parla esclusivamente della mozione di sfiducia nei confronti dell’intero governo. Per aggirare il problema, tramite l’emanazione di un decreto, il capo dello Stato revocò la carica di Mancuso e nominò ministero della giustizia ad interim il presidente del consiglio dei ministri Lamberto Dini. A quel punto, Mancuso sollevò questione di costituzionalità di fronte alla Corte costituzionale e nei confronti del governo che lo aveva sfiduciato, del capo dello Stato e del presidente del consiglio dei ministri. Il rapporto intercorrente tra Governo e Parlamento dovrebbe essere considerato complessivamente (ex articolo 94) e non nei confronti di un singolo ministro. In sostanza il rapporto fiduciario potrebbe essere interrotto dalle Camere con atto uguale e contrario, riferito all’intera compagine governativa, proprio in virtù del principio di collegialità accolto dalla Costituzione (art. 95 Cost.). Il problema era ulteriormente complicato dall’esistenza di norme esplicite in merito alla sfiducia individuale solo all’interno del regolamento della Camera (art. 115), nulla prevedendo in tal senso il regolamento del Senato. Il senato ha altresì ricordato come debba restare fermo il principio in base al quale la responsabilità del governo è collegiale; tale principio, però, non varrebbe di fronte ad un Ministro che operi costantemente in contrasto con il Governo. Tramite la sentenza n. 7 del 1996, la Corte non si è limitata a respingere il ricorso di Mancuso; essa ha per altro consolidato il ruolo che le fonti consuetudinarie svolgono nell’ambito dell’affermazione della forma di governo parlamentare.

La questione costituzionale sollevata

Secondo il ricorrente (ministro della giustizia Filippo Mancuso) il rapporto fiduciario camere-governo non possa essere parzialmente revocato, cioè revocato nei confronti di un singolo ministro. Egli, pertanto, solleva il problema dell’ammissibilità, nell’ordinamento costituzionale italiano, dell’istituto della sfiducia individuale, quale conseguenza della responsabilità politica dei singoli ministri. Sebbene la Costituzione non si esprima nitidamente a tal proposito, il dibattito in argomento è preterito, tanto che se ne trova traccia nei lavori preparatori della Costituzione stessa, soprattutto negli aspetti della responsabilità politica del singolo componente del Governo e dell’eventuale obbligo di dimissioni. I costituenti discussero ampiamente della possibilità di far valere la responsabilità politica dei singoli ministri, pervenendo, però, alla conclusione della inopportunità di “enunciare esplicitamente che la responsabilità politica, oltre che dell’intero Gabinetto, possa essere anche individuale, preferendo lasciare la questione a principi non scritti. D’altro canto, il fatto che l’istituto della sfiducia individuale non sia stato tradotto in una espressa previsione non porta a farlo ritenere fuori dal quadro costituzionale. È dunque necessario accertare se la sfiducia individuale, benché non contemplata espressamente, possa comunque reputarsi elemento intrinseco al disegno tracciato negli artt. 92, 94 e 95 della Costituzione, suscettibile di essere esplicitato in relazione alle esigenze poste dallo sviluppo storico del governo parlamentare.

Responsabilità politica e costituzione

La Costituzione, nel prevedere, all’art. 95, secondo comma, la responsabilità collegiale e la responsabilità individuale, conferisce sostanza alla responsabilità politica dei ministri, nella duplice veste di componenti della compagine governativa da un canto e di vertici dei rispettivi dicasteri dall’altro.

Nella discussione relativa alla responsabilità del singolo Ministro, inoltre, i costituenti qualificarono la responsabilità del singolo ministro come personale, consolidandone la rilevanza costituzionale tramite l’uso, in Costituzione, dell’espressione «responsabilità individuale». I costituenti, dunque, vollero stabilire una correlazione fra le due forme di responsabilità (collegiale ed individuale) nel comune quadro della responsabilità politica.

Nella forma di governo parlamentare, l’attuazione dell’indirizzo politico di tipo fiduciario è assicurata dalla responsabilità collegiale e dalla responsabilità individuale contemplate dall’art. 95 della Costituzione; responsabilità che fanno capo ai soggetti specificamente indicati dall’art. 92 della Costituzione, vale a dire il Presidente del Consiglio dei ministri e i singoli ministri.

Illegittimità del ragionamento del ricorrente

Il ragionamento del ricorrente è ritenuto illegittimo poiché esso si fonda sulla tesi secondo cui il il principio della collegialità debba astringere tutti i componenti del Governo ad una comune sorte nella simultanea permanenza in carica.

La Costituzione (in particolare nell’art. 95, secondo comma) configura una responsabilità politica individuale dei singoli ministri.

Di fronte a mozioni di sfiducia presentate nei confronti dei singoli Ministri, il Presidente del Consiglio che ne condivida l’operato può sempre, come del resto già accaduto in passato, trasferire la questione della fiducia sull’intero Governo.

Fonti integrative e consuetudini

A disegnare il modello di rapporti sopra indicato concorrono anche le fonti integrative del testo costituzionale. A questo proposito è necessario tener conto della modifica apportata, nel 1986, dalla Camera dei deputati al proprio regolamento (art. 115), con la quale si è disposto che “alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un ministro”, si applica la stessa disciplina della mozione di sfiducia al Governo. D’altro canto, sebbene nel regolamento del senato non si rinvenga analoga disposizione, gli atti parlamentari testimoniano, nella prassi, il tutt’altro che isolato ricorso al medesimo istituto, con il supporto di conformi pareri della Giunta per il regolamento. A questi elementi è dunque riconosciuto un grande significato, poiché contribuiscono ad integrare le norme costituzionali scritte e a definire la posizione degli organi costituzionali, alla stregua di principi e regole non scritti, manifestatisi e consolidatisi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi (o comunque retti da comuni criteri, in situazioni identiche o analoghe): vale a dire, nella forma di vere e proprie consuetudini costituzionali.

Sulla base di questi elementi, dunque, la Corte costituzionale respinse il ricorso di Mancuso, ritenendo che il governo, il presidente del consiglio e il capo dello Stato avessero agito senza ledere alcun principio costituzionale. La corte motivò tale posizione sostenendo che, guardando alla storia giurisprudenziale italiana, è possibile notare che si sono verificati diversi casi di sfiducia individuale. Questi precedenti, secondo la Corte, si erano consolidati come una vera e propria fonte consuetudinaria. La risposta della Corte, dunque, fortifica e consolida il ruolo delle fonti fatto. Nel caso in cui un singolo ministro si ponga in una posizione insanabile con il governo e si rifiuti di dimettersi, l’unico modo per «sbarazzarsene» senza far decadere l’intero governo richiede l’attuazione di una fonte consuetudinaria.

Domande da interrogazione

  1. Qual è stato il ruolo delle fonti consuetudinarie nel caso Mancuso?
  2. Le fonti consuetudinarie hanno giocato un ruolo cruciale nel caso Mancuso, consolidando l'affermazione della forma di governo parlamentare e permettendo la sfiducia individuale di un ministro senza far decadere l'intero governo.

  3. Qual era la posizione di Filippo Mancuso riguardo alla sfiducia individuale?
  4. Filippo Mancuso sosteneva che il rapporto fiduciario tra camere e governo non potesse essere revocato parzialmente nei confronti di un singolo ministro, sollevando dubbi sull'ammissibilità della sfiducia individuale nell'ordinamento costituzionale italiano.

  5. Come ha risposto la Corte costituzionale al ricorso di Mancuso?
  6. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso di Mancuso, affermando che il governo, il presidente del consiglio e il capo dello Stato avevano agito senza violare alcun principio costituzionale, basandosi su precedenti di sfiducia individuale consolidati come fonti consuetudinarie.

  7. Qual è la relazione tra responsabilità collegiale e individuale secondo la Costituzione italiana?
  8. La Costituzione italiana, all'articolo 95, prevede sia la responsabilità collegiale che quella individuale dei ministri, conferendo sostanza alla responsabilità politica dei ministri come componenti del governo e vertici dei rispettivi dicasteri.

  9. In che modo il regolamento della Camera dei deputati del 1986 ha influenzato la sfiducia individuale?
  10. Il regolamento della Camera dei deputati del 1986 ha disposto che le mozioni che richiedono le dimissioni di un ministro seguano la stessa disciplina della mozione di sfiducia al governo, contribuendo a integrare le norme costituzionali scritte con consuetudini costituzionali.

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