Concetti Chiave
- La notifica scritta è necessaria per un trattato: uno stato deve notificare formalmente alle altre parti contraenti prima di procedere con l'invalidità o l'estinzione.
- Periodo di attesa di tre mesi: dopo la notifica, lo stato deve attendere tre mesi per eventuali obiezioni prima di denunciare il trattato.
- Uso dei mezzi pacifici: se sorgono controversie, gli stati devono ricorrere alle risoluzioni pacifiche come previsto dall'art. 2.3 della Carta ONU.
- Procedura conciliativa unilaterale: l'articolo 66 consente il ricorso unilaterale a una procedura conciliativa per risolvere le controversie.
- Ruolo della Corte Internazionale di Giustizia: le parti possono rivolgersi alla C.I.G., la cui sentenza è vincolante, ma la C.I.G. non può giudicare la legittimità degli atti ONU.
Procedura di invalidazione dei trattati
L’internazionalista Francesco Capotorti ha precisato che il solo fatto di invocare una causa estintiva di un trattato non è sufficiente a determinare la conseguenza voluta. L’art. 65 della Convenzione prevede che lo stato promotore di una causa invalidante di un trattato la notifichi in forma scritta alle altre parti contraenti e attenda, prima di denunciare il trattato o recederne, che siano decorsi almeno tre mesi senza che l’altro o gli altri stati parti abbiano sollevato obiezioni. Qualora ciò accada, lo stesso articolo 65 rinvia all’obbligo previsto ex art. 2.3 Carta ONU di ricorrere all’uso dei mezzi di risoluzione pacifica delle controversie.
L’articolo 66, ancora, prevede in alternativa la possibilità di ricorso unilaterale a procedura conciliativa.
La quinta parte della Convenzione di Vienna prevede diverse cause di invalidità che, per via del loro numero ingente, necessitano una precisa indicazione su come risolvere le controversie concernenti il sussistere o meno di una di tali cause.
Risoluzione delle controversie internazionali
La funzione contenziosa può essere attivata unilateralmente: nell’ambito di una controversia ciascuna delle parti può autonomamente richiedere l’intervento della C.I.G. Il procedimento di risoluzione della C.i.g. consta di due parti: una scritta, che comprende la presentazione di una memoria della parte attrice, una replica della parte convenuta, una contromemoria della parte attrice e una contromemoria della parte convenuta; una orale, nel corso della quale vengono posti interrogativi a entrambe le parti. La sentenza della C.i.g. ha valore giuridicamente vincolante per entrambe le parti.
La C.i.g. non ha il potere di pronunciarsi sulla legittimità degli atti emanati dalle Nazioni unite: nessuno stato può adire la Corte internazionale di giustizia affinché essa valuti la legittimità degli atti emanati dall’ONU.