Concetti Chiave
- In passato, le costituzioni erano principalmente di carattere consuetudinario, come quella dell'ancien regime francese, mentre nel Regno Unito si è sviluppata una base scritta su fondamenti consuetudinari.
- La consuetudine costituzionale acquisisce forza attraverso il consolidamento di precedenti, anche se limitata a specifici organi statali piuttosto che all'intera collettività.
- Oggi le consuetudini costituzionali vengono generalmente considerate come integrative dei testi costituzionali scritti.
- Il potere costituente non è giuridicamente vincolato da norme ma può essere influenzato da vincoli politici, e si distingue dai poteri costituiti come legislativo, esecutivo e giudiziario.
- Il potere costituente si manifesta nella creazione di nuovi stati, nel cambiamento della forma di stato senza cambiare il soggetto internazionale, e nella revisione costituzionale.
Ruolo della consuetudine nella formazione del testo costituzionale
Si può affermare che in passato le Costituzioni avessero prevalentemente carattere consuetudinario (es. costituzione francese dell’ancien regime). La prevalenza della consuetudine sulla forma scritta si è mantenuta nel Regno Unito, dove a una base consuetudinaria si sono via via aggiunti atti scritti.
La consuetudine costituzionale trova forza nel consolidarsi del proprio carattere cogente, anche in un tempo relativamente breve (può essere sufficiente un unico precedente) e in un ambito soggettivo limitato (non è necessario che sia sentita da tutta la collettività, ma solo da quegli organi dello stato che devono attuarne il contenuto).
Oggi le consuetudini costituzionali si ritengono generalmente integrative dei testi scritti.
Tutte le volte che si adotta una Costituzione, il potere costituente non è giuridicamente vincolato da norme (possono invece esistere vincoli politici).
Il potere costituente si distingue dai poteri costituiti (legislativo, esecutivo, giudiziario e di revisione costituzionale).
Si riscontra un ricorso al potere costituente:
1) quando si formano nuovi stati a livello internazionale che si dotano di nuovi testi costituzionali (es. stati nati da smembramento URSS o Jugoslavia, Repubblica Ceca, Slovenia, Croazia);
2) quando si ha il cambiamento della forma di stato pur nella continuità del soggetto di diritto internazionale (es. abbandono dello stato autoritario per lo stato liberale in Spagna e Portogallo);
3) quando si usano le regole relative alla revisione costituzionale del precedente ordinamento per modificare l’assetto costituzionale. In questo caso non rileva la forma, ma il fine della modifica (es. Polonia, Ungheria, Bulgaria…)
Nella maggior parte dei casi, il potere costituente agisce solo come parziale innovatore, non intaccando principi quali concezione dei diritti e libertà.