Concetti Chiave
- L'articolo 42 della Costituzione italiana riconosce e garantisce la proprietà privata, stabilendo che deve avere una funzione sociale e essere accessibile a tutti.
- La legge ordinaria ha il compito di determinare i limiti della proprietà privata, per bilanciare interessi privati e collettivi.
- Esiste una connessione tra l'articolo 41, che regola l'iniziativa economica, e l'articolo 42, influenzando il significato dei limiti posti alla proprietà privata.
- La funzione sociale della proprietà implica che i beni devono essere utilizzati anche in vista di interessi collettivi, non solo individuali.
- I principi costituzionali consentono l'interpretazione delle leggi ordinarie che limitano la proprietà, non considerate eccezionali, applicabili anche per analogia.
Proprietà privata nella Costituzione
Gli articoli della Costituzione italiana che riguardano la proprietà privata si ritrovano nel titolo III il quale si riferisce ai rapporti economici (lavoro, iniziativa economica e proprietà). Alla proprietà è dedicato l’art.42. Il secondo comma che riguarda la proprietà privata riprende la formulazione delle prime Costituzioni che riconoscevano tutta una serie di diritti considerati inviolabili, anche alla stregua della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. L’articolo recita testualmente: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. Il testo è piuttosto ampio ed esso lascia al legislatore tutta una gamma di possibilità; infatti, dopo un riconoscimento solenne, ma generico, il costituente lascia alla legge ordinaria il compito di stabilire dei limiti alla proprietà privata, con lo scopo di renderla accessibile a tutti; pertanto, è difficile capire fin dove si potrebbe spingere il legislatore italiano nel limitare la possibilità dei privati di essere proprietari di determinate categorie di beni o di estendere l’ampiezza dei loro patrimoni. Il concetto di proprietà privata dell’art.42 è particolarmente collegato con l’art.41 che riguarda l’iniziativa economica. Allorché quest’ultimo articolo recita che l’iniziativa economica privata è libera, presuppone non soltanto il riconoscimento della proprietà, intesa come proprietà personale, ma di un certo tipo di proprietà. Le due cose non devono essere oggetto di confusione perché una cosa è riconoscere la proprietà privata e una cosa è ammettere che l’attività d’ impresa può essere esercitata liberamente da privati. Esiste una connessione fra gli artt. 41 e 42 nel senso che i principi dell’uno non possono non influire sul significato delle norme stabilite nell’altro. Infatti, quando l’art.41 recita che la libertà d’iniziativa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, detta dei criteri che valgono anche come limite alla libertà di impresa economica. Questi criteri costituiscono dei limiti alla libertà di impresa economica, ma indirettamente limitano anche la libertà del proprietario di stabilire e attuare modalità di impiego dei suoi beni. Inoltre, quando l’articolo recita che l’attività economica pubblica e privata può essere indirizzata e coordinata a fini sociali, ammette che la legge possa organizzare un sistema di programmazione economica che per forza influisce sull’utilizzazione dei beni in proprietà dei privati.Invece, quando l’art.42 stabilisce che la proprietà privata ha una funzione sociale, esso si riferisce innanzitutto alla proprietà dei beni impiegati nell’attività economica. La formula secondo cui la proprietà ha una funzione sociale è molto impegnativa sul piano dei principi, ma di difficile attuazione in concreto. Infatti, il termine “funzione” fa pensare a poteri attribuiti al titolare non per soddisfare un suo interesse, ma un interesse altrui e che niente a che vedere con il diritto soggettivo. La Costituzione non afferma che la proprietà è una funzione sociale perché in questo caso essa perderebbe il requisito di diritto. Pertanto, è corretto dire che la proprietà ha una funzione sociale o che svolge una funzione sociale; forse sarebbe stato più corretto scrivere che i beni hanno una funzione sociale. Il principio ha rilevanza sul piano della legittimità costituzione delle leggi ordinarie in tema di proprietà e sul piano dei rapporti fra privati. Nel primo caso, il principio giustifica l’imposizione di limiti alla libertà del proprietario di determinare i modi e le finalità di utilizzazione dei beni e l’imposizione di obblighi diretti ad assicurare l’impiego della proprietà conformemente agli interessi della collettività. Un esempio ci può essere fornito dal diritto di proprietà di una casa che però si scontra con la speculazione edilizia Nel secondo caso, la funzione sociale della proprietà potrebbe essere considerata come un limite generale all’esercizio del diritto. Ma non è così. Il principio costituzionale permette un’interpretazione delle norme ordinarie che limitano la proprietà per cui esse non vanno considerate eccezionali e possono essere applicate per analogia.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo dell'articolo 42 della Costituzione italiana riguardo alla proprietà privata?
- Come si relazionano gli articoli 41 e 42 della Costituzione italiana?
- Cosa implica la "funzione sociale" della proprietà privata secondo l'articolo 42?
- Quali sono le difficoltà nell'attuazione concreta del principio di funzione sociale della proprietà?
- In che modo il principio di funzione sociale influisce sulla legittimità delle leggi ordinarie?
L'articolo 42 riconosce e garantisce la proprietà privata, determinando i modi di acquisto, godimento e limiti per assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti.
Gli articoli 41 e 42 sono collegati poiché i principi dell'iniziativa economica libera (art. 41) influenzano i limiti e il significato della proprietà privata (art. 42), entrambi orientati a fini sociali.
La "funzione sociale" implica che la proprietà privata deve essere utilizzata in modo da soddisfare interessi collettivi, giustificando limiti e obblighi imposti dalla legge per l'uso dei beni.
La difficoltà risiede nel concetto di "funzione", che suggerisce poteri attribuiti per interessi altrui, rendendo complessa l'applicazione pratica senza compromettere il diritto soggettivo.
Il principio giustifica l'imposizione di limiti alla libertà del proprietario e obblighi per l'uso dei beni, influenzando la legittimità costituzionale delle leggi ordinarie sulla proprietà.