Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La sentenza costituzionale 231/2013 ha introdotto nuovi criteri per individuare le associazioni sindacali idonee a costituire RSA, rimuovendo la necessità di firmare il contratto collettivo per dimostrare rappresentatività.
  • Le RSA possono essere create in unità produttive con più di 15 dipendenti (5 per le imprese agricole), su iniziativa di qualsiasi lavoratore, ma solo se il sindacato ne consente la formazione.
  • L'associazione sindacale dove si forma la RSA deve partecipare alle trattative per il contratto collettivo, senza obbligo di sottoscrizione.
  • Le RSA possiedono una personalità giuridica autonoma rispetto all'associazione sindacale in cui vengono create.
  • Le normative sulle RSA e RSU coesistono, permettendo ai sindacati di scegliere tra rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, a seconda del settore di appartenenza.

Indice

  1. Modifiche all'articolo 19
  2. Criteri per la costituzione delle RSA
  3. Evoluzione delle rappresentanze sindacali

Modifiche all'articolo 19

La sentenza costituzionale 231/2013 ha riscritto l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori. La principale novità ha riguardato i nuovi criteri selettivi scelti per individuare le associazioni sindacali al cui interno è possibile costituire RSA: questa prerogativa è riconosciuta agli enti che prendono parte alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo: dunque non è più necessario che il sindacato firmi il CCL per essere dotato di effettiva rappresentatività.

Criteri per la costituzione delle RSA

Dopo interminabili trattative, quindi, è stato stabilito che:

- le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva che occupa più di 15 dipendenti (5 per le imprese agricole). L’iniziativa può essere presa da lavoratori aderenti al sindacato o meno, può anche essere di un solo lavoratore. La Cassazione ha stabilito che, sebbene l’iniziativa spetta ai prestatori d’opera, la RSA può formarsi solo se il sindacato ne ammette la costituzione nel proprio ambito (ricezione informale);

- l’associazione sindacale in cui è costituita la RSA deve partecipare alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo applicabile nell’unità produttiva, non è necessario che lo sottoscriva.

La RSA è dotata di una propria personalità giuridica, distinta da quella dell’associazione nel cui ambito è stata costituita.

Evoluzione delle rappresentanze sindacali

In origine, le rappresentanze sindacali erano disciplinate solo da fonti legali (art. 19 dello statuto dei lavoratori sulle RSA); Alla fine del XX secolo, però, la disciplina legale è stata affiancata a quella contrattuale, che ha istituito le RSU: rappresentanze sindacali unitarie. Le due normative oggi convivono; ciò vuol dire che i sindacati possono scegliere liberamente se costituire RSA (diffuse soprattutto nel settore terziario) o RSU (presenti nel settore industriale).

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