Concetti Chiave
- L'articolo 14 dello Statuto dei lavoratori garantisce ai lavoratori il diritto di costituire e aderire a rappresentanze sindacali aziendali.
- L'articolo 19 stabilisce che le RSA possono essere formate da associazioni sindacali aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative o firmatarie di contratti collettivi.
- La sentenza della Corte costituzionale 54/1974 ha confermato la legittimità dei criteri di rappresentanza sindacale dell'articolo 19.
- Negli anni '90 furono proposti referendum per modificare l'articolo 19, con l'approvazione di nuovi criteri di selezione nel 1995.
- Il nuovo testo dell'articolo 19 elimina il privilegio delle confederazioni, basandosi su contratti collettivi applicati nell'unità produttiva.
Rappresentanze sindacali aziendali (RSA)
La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è garantita dall’articolo 14 dello Statuto dei lavoratori: esso consente ai lavoratori di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale in azienda. L’unico divieto riguarda la creazione di sindacati di comodo (art. 17).
L’articolo 14 funge da pilastro di sostegno della disposizione che regola le RSA (art. 19). Esso si limita a legittimare le rappresentanze sindacali aziendali, senza nulla dire sulla natura che devono avere (se così facesse, lederebbe l’art.
L’art. 19 stabilisce invece in quali associazioni sindacali i lavoratori possono costituire le RSA:
- associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- associazioni sindacali non affiliate alle maggiori confederazioni ma firmatarie di CCL nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva.
Tramite la sentenza 54/1974 la Corte costituzionale ha consolidato la legittimità dei due parametri indicati dall’art. 19; con il passare del tempo, però, il panorama sindacale mutò e i due criteri di selezione si dimostrarono sempre meno capaci di rispecchiare la rappresentatività sindacale.
Per questo, la giurisprudenza manifestò la necessità di introdurre nuove regole per verificare in modo più esaustivo il consenso di cui godono le organizzazioni sindacali. Durante gli anni novanta furono proposti molti referendum abrogativi con lo scopo di modificare l’art. 19: la Corte costituzionale ne ammise solo due e nel 1995 fu approvato il secondo, che proponeva nuovi criteri di selezione dei sindacati al cui interno è possibile istituire le RSA. Secondo il nuovo testo dell’art. 19 le RSA possono essere costituite nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva. Dunque, è stato eliminato il privilegio delle confederazioni, non più sostenute dal criterio di rappresentatività presunta.