Concetti Chiave

  • I seggi del Parlamento italiano sono assegnati su base territoriale, con 618 seggi alla Camera e 309 al Senato, distribuiti in base alla popolazione e con alcune eccezioni regionali.
  • Le circoscrizioni e le regioni sono suddivise in collegi uninominali e plurinominali, con 232 collegi uninominali alla Camera e 116 al Senato.
  • I collegi plurinominali sono formati da aggregazioni di collegi uninominali e possono assegnare da 2 a 8 seggi, a seconda della legislazione vigente.
  • Le forze politiche possono presentarsi alle elezioni singolarmente o in coalizione, ma non sono obbligate a presentare un programma comune o un capo coalizione.
  • Le liste collegate in coalizione devono presentare lo stesso candidato nei collegi uninominali, differente dalla precedente legge elettorale del 2005.

Indice

  1. Ripartizione dei seggi
  2. Collegi uninominali e plurinominali
  3. Forze politiche e coalizioni

Ripartizione dei seggi

Una volta svolte le elezioni del Parlamento italiano, è necessario comprendere le modalità tramite cui i seggi vengono ripartiti. Quelli da assegnare sono innanzitutto suddivisi su base territoriale: 618 seggi alla Camera sono ripartiti fra 28 circoscrizioni regionali o sub-regionali; 309 seggi al Senato sono ripartiti fra le 20 regioni; la ripartizione avviene in base al numero degli abitanti, quali risultano dal più recente censimento (ex artt. 56.3 e 57.4 Cost.), ma al Senato, indipendentemente dalla popolazione, si attribuiscono a ciascuna regione almeno sette senatori, salvo il Molise che ne ha due e la Valle d’Aosta che ne ha uno (art. 57.3 Cost.).

Collegi uninominali e plurinominali

Ciascuna circoscrizione e ciascuna regione è a sua volta suddivisa in collegi uninominali e collegi plurinominali (Valle d’Aosta a parte, che elegge un solo deputato e un solo senatore). Il numero dei collegi uninominali è fissato dalla legge: sono appunto 232 alla Camera e 116 al Senato (oltre al collegio valdostano, la legge individua direttamente i collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, che sono 6 sia alla Camera sia al Senato, e del Molise, 2 alla Camera e 1 al Senato; nelle altre circoscrizioni e regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla popolazione).

I collegi plurinominali sono costituiti dall’aggregazione di collegi uninominali contigui, ai quali sono attribuiti fra i 2 (Senato) o 3 (Camera) e gli 8 seggi. La determinazione dei collegi uninominali e plurinominali è rinviata a un apposito decreto legislativo (v. d.lgs. 12 dicembre 2017, n. 189, che ha fissato in 63 alla Camera e 33 al Senato il numero dei collegi plurinominali).

Forze politiche e coalizioni

Ciascuna forza politica può andare alle elezioni da sola, presentando i propri candidati nei collegi uninominali e le proprie liste di candidati nei collegi plurinominali; oppure può collegarsi con una o più altre forze politiche e costituire una coalizione formata dalle liste presentate da ciascuna di esse. Le liste collegate in coalizione devono presentare lo stesso candidato nei collegi uninominali. Diversamente dalla legge elettorale del 2005, non è previsto l’obbligo per le liste coalizzate di presentare un unico programma elettorale e indicare il «capo della coalizione» (che si presumeva essere il candidato presidente del Consiglio): per questo, più che di coalizioni, come la legge pure le chiama, si dovrebbe parlare di apparentamenti.

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Domande da interrogazione

  1. Come avviene la ripartizione dei seggi nel Parlamento italiano?
  2. I seggi sono suddivisi territorialmente, con 618 seggi alla Camera ripartiti fra 28 circoscrizioni e 309 seggi al Senato fra 20 regioni, in base al numero degli abitanti secondo il censimento. Al Senato, ogni regione ha almeno sette senatori, eccetto il Molise e la Valle d’Aosta (art. 57.3 Cost.).

  3. Qual è la differenza tra collegi uninominali e plurinominali?
  4. I collegi uninominali sono 232 alla Camera e 116 al Senato, mentre i collegi plurinominali sono aggregazioni di collegi uninominali contigui, con un numero di seggi variabile. La legge stabilisce il numero di collegi plurinominali, fissato in 63 alla Camera e 33 al Senato (d.lgs. 12 dicembre 2017, n. 189).

  5. Come possono le forze politiche presentarsi alle elezioni?
  6. Le forze politiche possono presentarsi da sole o in coalizione, presentando candidati nei collegi uninominali e liste nei collegi plurinominali. Non è obbligatorio avere un programma comune o un capo della coalizione, portando a una maggiore flessibilità negli apparentamenti.

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