Concetti Chiave
- I seggi del Parlamento italiano sono distribuiti su base territoriale: 618 alla Camera e 309 al Senato, con ripartizione basata sul censimento della popolazione.
- Ogni regione ha un minimo di senatori, con il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta uno, indipendentemente dalla popolazione.
- I collegi uninominali e plurinominali sono determinati dalla legge e variamente distribuiti tra Camera e Senato.
- Le forze politiche possono presentarsi alle elezioni da sole o in coalizione, con liste condivise nei collegi uninominali.
- Non è obbligatorio per le coalizioni presentare un programma unico o un leader designato, a differenza delle precedenti leggi elettorali.
Ripartizione dei seggi
Una volta svolte le elezioni del Parlamento italiano, è necessario comprendere le modalità tramite cui i seggi vengono ripartiti. Quelli da assegnare sono innanzitutto suddivisi su base territoriale: 618 seggi alla Camera sono ripartiti fra 28 circoscrizioni regionali o sub-regionali; 309 seggi al Senato sono ripartiti fra le 20 regioni; la ripartizione avviene in base al numero degli abitanti, quali risultano dal più recente censimento (ex artt. 56.3 e 57.4 Cost.), ma al Senato, indipendentemente dalla popolazione, si attribuiscono a ciascuna regione almeno sette senatori, salvo il Molise che ne ha due e la Valle d’Aosta che ne ha uno (art. 57.3 Cost.).
Collegi uninominali e plurinominali
Ciascuna circoscrizione e ciascuna regione è a sua volta suddivisa in collegi uninominali e collegi plurinominali (Valle d’Aosta a parte, che elegge un solo deputato e un solo senatore). Il numero dei collegi uninominali è fissato dalla legge: sono appunto 232 alla Camera e 116 al Senato (oltre al collegio valdostano, la legge individua direttamente i collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, che sono 6 sia alla Camera sia al Senato, e del Molise, 2 alla Camera e 1 al Senato; nelle altre circoscrizioni e regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla popolazione).
I collegi plurinominali sono costituiti dall’aggregazione di collegi uninominali contigui, ai quali sono attribuiti fra i 2 (Senato) o 3 (Camera) e gli 8 seggi. La determinazione dei collegi uninominali e plurinominali è rinviata a un apposito decreto legislativo (v. d.lgs. 12 dicembre 2017, n. 189, che ha fissato in 63 alla Camera e 33 al Senato il numero dei collegi plurinominali).
Forze politiche e coalizioni
Ciascuna forza politica può andare alle elezioni da sola, presentando i propri candidati nei collegi uninominali e le proprie liste di candidati nei collegi plurinominali; oppure può collegarsi con una o più altre forze politiche e costituire una coalizione formata dalle liste presentate da ciascuna di esse. Le liste collegate in coalizione devono presentare lo stesso candidato nei collegi uninominali. Diversamente dalla legge elettorale del 2005, non è previsto l’obbligo per le liste coalizzate di presentare un unico programma elettorale e indicare il «capo della coalizione» (che si presumeva essere il candidato presidente del Consiglio): per questo, più che di coalizioni, come la legge pure le chiama, si dovrebbe parlare di apparentamenti.
Domande da interrogazione
- Come vengono ripartiti i seggi nel Parlamento italiano?
- Qual è la differenza tra collegi uninominali e plurinominali?
- Le forze politiche devono presentare un programma comune in caso di coalizione?
I seggi sono suddivisi su base territoriale: 618 seggi alla Camera fra 28 circoscrizioni e 309 seggi al Senato fra 20 regioni, in base alla popolazione, con alcune eccezioni per regioni specifiche.
I collegi uninominali eleggono un solo rappresentante, mentre i collegi plurinominali sono aggregazioni di collegi uninominali e assegnano tra 2 e 8 seggi.
No, diversamente dalla legge del 2005, le liste coalizzate non sono obbligate a presentare un unico programma elettorale o indicare un capo della coalizione.