Concetti Chiave
- Nel rapporto di lavoro somministrato, il somministratore detiene la titolarità formale, mentre l'utilizzatore esercita il potere direttivo.
- Il potere direttivo consente all'utilizzatore di specificare e modificare le mansioni dei lavoratori, con l'obbligo di informare l'agenzia per mansioni di livello diverso.
- La mancata comunicazione delle mansioni di livello diverso obbliga l'utilizzatore a risarcire il lavoratore per eventuali differenze retributive.
- La retribuzione è a carico del somministratore, con l'utilizzatore che rimborsa l'agenzia, aggiungendo un margine di profitto.
- In caso di inadempimento del somministratore, sorge responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore, con possibilità di regresso verso l'agenzia.
Ripartizione dei poteri nel rapporto di lavoro somministrato
Il rapporto di lavoro somministrato si caratterizza per la scissione fra la titolarità formale del rapporto (spettante al somministratore) e l'esercizio del potere direttivo, che compete all'utilizzatore. Per tutta la durata della missione, infatti, i lavoratori svolgono la loro attività nell'interesse e sotto la direzione dell’utilizzatore, che in virtù del potere direttivo può specificare e mutare le mansioni.
In sostanza, egli può esercitare lo ius variandi senza preoccuparsi dell’eventualità che le mansioni assegnate non rientrino fra quelle previste come oggetto del contratto di somministrazione concluso dal lavoratore con l’agenzia.
La violazione dell’obbligo di informazione costringe l’utilizzatore a risarcire al lavoratore le differenze retributive dovute all’assegnazione a una mansione di livello inferiore.
Il somministratore, invece, detiene il potere disciplinare, incluso quello di licenziamento per ragioni disciplinari legate agli elementi di fatto forniti dall’utilizzatore.
Per quanto riguarda la retribuzione, essa incombe sul somministratore, effettivo titolare del rapporto di lavoro. La retribuzione prevede un iter macchinoso:
- l’agenzia somministratrice, in qualità di datore di lavoro formale, stipendia i lavoratori somministrati;
- l’utilizzatore è tenuto a rimborsare all’agenzia gli oneri retributivi, aggiungendovi un’ulteriore cifra che funge da margine di guadagno, cioè da profitto per il somministratore.
Per l’intera durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori somministrati hanno diritto a una retribuzione equivalente a quella dei lavoratori interni all’impresa che svolgono le loro stesse funzioni. Ciò preclude il ricorso all’istituto a fini di mero risparmio sui costi del lavoro.
In caso di inadempimento del somministratore, fra quest’ultimo e utilizzatore sorge responsabilità solidale: i debiti possono essere sanati dall’imprenditore, che potrà rivalersi sull’agenzia mediante l’azione di regresso.