Concetti Chiave
- Il rapporto di lavoro somministrato prevede una separazione tra la titolarità formale del somministratore e il potere direttivo dell'utilizzatore, che può modificare le mansioni dei lavoratori.
- L'utilizzatore deve comunicare per iscritto all'agenzia e al lavoratore eventuali cambiamenti di mansioni, pena il risarcimento delle differenze retributive in caso di violazione.
- Il somministratore ha il potere disciplinare, inclusi i licenziamenti, e gestisce la retribuzione dei lavoratori, che deve essere equiparata a quella degli impiegati interni con mansioni simili.
- La retribuzione è rimborsata dall'utilizzatore all'agenzia somministratrice, che aggiunge un margine di profitto, creando una complessità nei pagamenti.
- In caso di inadempimento da parte del somministratore, l'utilizzatore e il somministratore sono solidalmente responsabili per i debiti retributivi, permettendo azioni di regresso.
Indice
Caratteristiche del rapporto di lavoro somministrato
Il rapporto di lavoro somministrato si caratterizza per la scissione fra la titolarità formale del rapporto (spettante al somministratore) e l'esercizio del potere direttivo, che compete all'utilizzatore. Per tutta la durata della missione, infatti, i lavoratori svolgono la loro attività nell'interesse e sotto la direzione dell’utilizzatore, che in virtù del potere direttivo può specificare e mutare le mansioni.
Obblighi e comunicazioni dell'utilizzatore
In sostanza, egli può esercitare lo ius variandi senza preoccuparsi dell’eventualità che le mansioni assegnate non rientrino fra quelle previste come oggetto del contratto di somministrazione concluso dal lavoratore con l’agenzia. Tuttavia, nel caso in cui l’utilizzatore adibisca il somministrato a mansioni di livello superiore o inferiore, dovrà darne immediata comunicazione scritta all’agenzia, consegnando una copia della stessa anche al lavoratore.
La violazione dell’obbligo di informazione costringe l’utilizzatore a risarcire al lavoratore le differenze retributive dovute all’assegnazione a una mansione di livello inferiore.
Ruolo del somministratore e retribuzione
Il somministratore, invece, detiene il potere disciplinare, incluso quello di licenziamento per ragioni disciplinari legate agli elementi di fatto forniti dall’utilizzatore.
Per quanto riguarda la retribuzione, essa incombe sul somministratore, effettivo titolare del rapporto di lavoro. La retribuzione prevede un iter macchinoso:
- l’agenzia somministratrice, in qualità di datore di lavoro formale, stipendia i lavoratori somministrati;
- l’utilizzatore è tenuto a rimborsare all’agenzia gli oneri retributivi, aggiungendovi un’ulteriore cifra che funge da margine di guadagno, cioè da profitto per il somministratore.
Per l’intera durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori somministrati hanno diritto a una retribuzione equivalente a quella dei lavoratori interni all’impresa che svolgono le loro stesse funzioni. Ciò preclude il ricorso all’istituto a fini di mero risparmio sui costi del lavoro.
In caso di inadempimento del somministratore, fra quest’ultimo e utilizzatore sorge responsabilità solidale: i debiti possono essere sanati dall’imprenditore, che potrà rivalersi sull’agenzia mediante l’azione di regresso.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale caratteristica del rapporto di lavoro somministrato?
- Quali sono gli obblighi dell'utilizzatore riguardo alle mansioni assegnate ai lavoratori somministrati?
- Come funziona il sistema di retribuzione nel lavoro somministrato?
Il rapporto di lavoro somministrato si distingue per la separazione tra la titolarità formale, che spetta al somministratore, e l'esercizio del potere direttivo, che è di competenza dell'utilizzatore, il quale può modificare le mansioni dei lavoratori durante la missione.
L'utilizzatore deve comunicare immediatamente all'agenzia e al lavoratore eventuali cambiamenti nelle mansioni, specialmente se queste sono di livello superiore o inferiore, altrimenti è tenuto a risarcire le differenze retributive per mansioni inferiori.
La retribuzione è a carico del somministratore, che stipendia i lavoratori, mentre l'utilizzatore rimborsa all'agenzia gli oneri retributivi, aggiungendo un margine di profitto. I lavoratori somministrati devono ricevere una retribuzione equivalente a quella dei lavoratori interni con le stesse funzioni.