Concetti Chiave
- La legge distingue tra rinvii necessari e facoltativi alla contrattazione collettiva, dove i primi sono essenziali per l'operatività di un istituto.
- L'art. 8 della legge 148/2011 ha innovato il rapporto tra legge e contratti collettivi, permettendo deroghe alle fonti legali con efficacia generale.
- La contrattazione collettiva di prossimità può sostituire le norme legali, riflettendo compromessi tra interessi privati a livello territoriale e aziendale.
- L'art. 51 del d.lgs. 81/2015 ha dettagliato i contratti collettivi nazionali e aziendali, conferendo loro una funzione normativa.
- Con il trattato di Lisbona, il diritto sociale europeo è stato rivalutato e implementato, rafforzandone l'importanza a livello comunitario.
Rinvii alla contrattazione collettiva
Rinvii della legge alla contrattazione collettiva possono essere:
- necessari. La legge autorizza il CCL ad integrare la disciplina di un determinato istituto. L’integrazione è la condizione necessaria per renderlo effettivamente operativo;
- facoltativi. L’intervento della contrattazione collettiva non è considerato fondamentale. In caso di silenzio dei CCL, infatti, la disciplina sarà regolata dalla pubblica amministrazione.
Il rapporto fra legge e contratto collettivo è stato innovato dall’art.
L’art. 8 autorizza anche la contrattazione collettiva di prossimità (territoriale e aziendale) a derogare alle fonti legali. Questa disposizione ha avviato la consuetudine di sostituire le norme legali con discipline aziendali e locali, frutto del compromesso fra interessi privati.
La disciplina ex art. 8 l. 148/2011 è stata ulteriormente innovata dall’art. 51 del d.lgs. 81/2015. Esso individua nel dettaglio tutti i contratti collettivi nazionali e aziendali ai quali la legge fa rinvio, dotandoli dunque di funzione normativa.
Bisogna infine considerare lo sviluppo del diritto del lavoro a livello comunitario. In passato esso era poco considerato: le sue finalità non erano ritenute essenziali dagli stati membri. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, però, il diritto sociale europeo (equivalente comunitario del diritto del lavoro) è stato enormemente rivalutato e, quindi, implementato.