Concetti Chiave
- Il testo unico sulla rappresentanza distingue chiaramente le competenze tra contrattazione collettiva nazionale e aziendale per evitare conflitti.
- La contrattazione aziendale è vincolata alle materie delegate dal contratto nazionale, rispettando le modalità previste dal contratto stesso o dalla legge.
- Le clausole di rinvio nei contratti collettivi nazionali aiutano a prevenire conflitti con i contratti aziendali, mantenendo un sistema centralizzato.
- Il "patto della fabbrica" del 2014, tra Confindustria e sindacati, ha innovato la struttura dei minimi retributivi e incentiva la contrattazione territoriale.
- Il Testo unico e il patto di fabbrica mirano a definire gli assetti della contrattazione e a stabilire regole per l'attuazione concreta dei contratti collettivi.
Competenze della contrattazione collettiva nazionale e aziendale
Il testo unico sulla rappresentanza distingue le competenze funzionali dei due diversi livelli della contrattazione collettiva: ciò al fine di evitare sovrapposizioni o contrasti fra la contrattazione nazionale e quella aziendale. Per scongiurare tale ipotesi, il TU definisce le materie di competenza dei due livelli di contrattazione.
Per realizzare questo obiettivo, il testo unico ha previsto che la contrattazione collettiva aziendale si può stipulare sulle materie che vengono delegate dal contratto collettivo nazionale e secondo le modalità da questo previste o, in alternativa, fissate dalla legge.
Esiste dunque un legame molto stretto fra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo aziendale.
Le clausole di rinvio contenute nei CCNL eliminano il rischio d’insorgenza di rapporti conflittuali fra i due livelli della contrattazione.Il sistema di contrattazione collettiva attualmente in vigore è abbastanza centralizzato: è infatti il livello nazionale a stabilire, tramite le clausole di rinvio, la gestione delle materie contrattualmente disciplinabili. In particolare, la delega ai contratti aziendali riguarda soprattutto la definizione dei trattamenti economico-retributivi. In determinati contesti, peraltro, i contratti collettivi nazionali possono prevedere deroghe in peius in materia di retribuzione.
Successivamente alla stipulazione del testo unico sulla rappresentanza del 2014, Confindustria, CIGL, CISL e UIL hanno stretto un accordo, definito «patto della fabbrica», che mira a perfezionare le regole generali in materia di contrattazione collettiva. Esso ribadisce l’articolazione su due livelli. Esso innova la struttura del trattamento economico minimo, redifinendo i minimi retributivi standard.
Il patto, inoltre, mira a incentivare la contrattazione collettiva del secondo livello, cioè quello territoriale. In particolare, esso stabilisce che sul piano aziendale i trattamenti economici possono essere ridefiniti sotto il profilo della quantità e della qualità.
In sostanza, il Testo unico e il patto di fabbrica si preoccupano non solo di definire gli assetti della contrattazione collettiva, ma anche di stabilire una serie di regole necessarie per dare concreta attuazione ai contratti collettivi.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del testo unico sulla rappresentanza nella contrattazione collettiva?
- Come si relazionano i contratti collettivi nazionali e aziendali?
- Qual è l'obiettivo del «patto della fabbrica»?
Il testo unico sulla rappresentanza distingue le competenze funzionali dei due livelli della contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, per evitare sovrapposizioni o contrasti, definendo le materie di competenza di ciascun livello.
Esiste un legame stretto tra i contratti collettivi nazionali e aziendali, dove le clausole di rinvio nei CCNL eliminano il rischio di conflitti, delegando ai contratti aziendali la definizione dei trattamenti economico-retributivi.
Il «patto della fabbrica» mira a perfezionare le regole generali della contrattazione collettiva, ribadendo l'articolazione su due livelli e incentivando la contrattazione del secondo livello, ridefinendo i minimi retributivi standard e i trattamenti economici aziendali.