Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il datore di lavoro è spesso visto come "il grande assente del diritto", poiché la sua figura non è centrale nella qualificazione del rapporto di lavoro.
  • La disciplina lavoristica si concentra maggiormente sui lavoratori e sulle obbligazioni a loro carico, piuttosto che sulle caratteristiche del datore.
  • La normativa del lavoro si adatta a seconda delle dimensioni e tipologie del datore, influenzando l'applicazione di certe leggi come l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
  • Le dimensioni dell'impresa, calcolate in base al numero dei dipendenti, determinano l'applicazione di vincoli e oneri lavoristici.
  • Esistono differenziazioni normative in base alle caratteristiche del datore di lavoro, come nel caso del lavoro agricolo, che possiede regolamentazioni specifiche.

Rilevanza giuridica del datore di lavoro

Il datore di lavoro può essere considerato «il grande assente del diritto»: dal punto di vista giuridico, infatti, le caratteristiche del datore non rilevano ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro; inoltre, la disciplina del lavoro subordinato si concentra soprattutto sulla figura del lavoratore e sulle obbligazioni da questi assunte.
Esistono comunque importanti aspetti della disciplina lavoristica che sono modulati in relazione alle dimensioni e alla tipologia del datore di lavoro.
Innanzitutto, le modalità di applicazione di molte discipline lavoristiche variano a seconda della consistenza dell’impresa cui sono imposti vincoli e oneri: la dimensione è calcolata in base al numero dei dipendenti in organico.

Un esempio è rappresentato dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il quale applica il regime sanzionatorio per il licenziamento collettivo dei lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015 solo ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti (5 per le attività agricole).
Allo stesso modo, l’importo dei permessi sindacali e il personale di rappresentanza per la sicurezza sul lavoro sono modulati in relazione al numero dei dipendenti.

L’articolo 2094 fa riferimento non a un datore di lavoro in generale, bensì al datore con i requisiti dell’imprenditore (ex art. 2082 c.c.). Ciò non vuol dire che il Codice civile circoscrive la subordinazione entro i confini dell’impresa: l’articolo 2239 stabilisce che «i rapporti di lavoro subordinati non inerenti all’esercizio di un’impresa sono comunque regolati dagli articoli 2094 e successivi, in quanto compatibili con la specialità del rapporto».
In base alle caratteristiche del datore di lavoro o alle particolari esigenze del settore in cui egli è insediato, la legge può prevedere differenziazioni normative. Un primo esempio è rappresentato dal rapporto di lavoro in agricoltura, la cui regolamentazione presenta innumerevoli particolarità, talmente tanti da indurre molti giuristi a considerare il diritto del lavoro agricolo una branca assestante della materia.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo giuridico del datore di lavoro nel diritto del lavoro?
  2. Il datore di lavoro è considerato "il grande assente del diritto" poiché le sue caratteristiche non influenzano la qualificazione del rapporto di lavoro, che si concentra principalmente sul lavoratore e le sue obbligazioni.

  3. Come variano le discipline lavoristiche in base alle dimensioni dell'impresa?
  4. Le modalità di applicazione delle discipline lavoristiche variano in base al numero di dipendenti, influenzando aspetti come il regime sanzionatorio per il licenziamento collettivo e i permessi sindacali.

  5. In che modo la legge differenzia le normative in base alle caratteristiche del datore di lavoro?
  6. La legge può prevedere differenziazioni normative in base alle caratteristiche del datore di lavoro o alle esigenze del settore, come nel caso del diritto del lavoro agricolo, che presenta particolarità specifiche.

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