Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La responsabilità civile del datore di lavoro può essere invocata dal lavoratore per ottenere risarcimenti per danni morali, esistenziali e differenziali non coperti dall'Inail.
  • L'Inail può esercitare un'azione di regresso contro il datore di lavoro per recuperare le somme erogate al lavoratore durante l'inabilità.
  • L'articolo 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro di salvaguardare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, proteggendolo da mobbing e molestie.
  • Il mobbing si manifesta attraverso atti sistematici e reiterati di persecuzione contro un dipendente, finalizzati alla sua emarginazione e lesivi della sua salute o dignità.
  • La giurisprudenza definisce il mobbing come una serie di comportamenti vessatori sul lavoro, persistenti per almeno sei mesi, che danneggiano la dignità o la salute del lavoratore.

Responsabilità civile del datore di lavoro e mobbing

La responsabilità civile del datore di lavoro può essere fatta valere su due piani:
- da parte del lavoratore, come azione di responsabilità volta a richiedere il risarcimento dei danni non coperti dalle prestazioni assicurative dell’Inail (danni complementari, fra i quali rientrano il danno morale è quello esistenziale), e per ottenere il risarcimento del cosiddetto danno differenziale, cioè il danno biologico eccedente l'importo erogabile dall'Inail;
- da parte dell’Inail, sotto forma di azione di regresso, volta a richiedere al datore di lavoro il rimborso delle somme corrispondenti alle prestazioni economiche erogate al lavoratore durante il periodo di inabilità lavorativa.

Inoltre, l’articolo 2087 c.c.

impone al datore di lavoro di proteggere, oltre all'integrità fisica, la personalità morale del lavoratore. La norma mira a tutelare la dignità del lavoratore di fronte a fenomeni quali il mobbing o le molestie sessuali. Il termine «mobbing» deriva dal verbo inglese to mob, utilizzato dalla scienza per descrivere il comportamento di quei branchi animali che emarginano un componente, mettendolo in una situazione di disagio e sofferenza. Nel diritto del lavoro, il mobbing indica gli atti vessatori o persecutori posti in essere nei confronti di un dipendente dal datore di lavoro (mobbing verticale o strategico) o dai colleghi (mobbing orizzontale).
Partendo dalla definizione scientifica di mobbing, la giurisprudenza ha sviluppato in modo preciso le caratteristiche degli atti vessatori sul luogo di lavoro. Dal punto di vista giuridico, si ha mobbing quando sono commessi a danno di un lavoratore, in modo sistematico e reiterato per un certo periodo di tempo (almeno sei mesi), comportamenti persecutori finalizzati all’emarginazione. I suddetti atti costituiscono mobbing se sono lesivi della salute, della personalità o della dignità del dipendente.

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