Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • L'articolo 18 del TU sicurezza stabilisce obblighi per il datore di lavoro, con responsabilità civile e penale per le violazioni.
  • La valutazione dei rischi professionali è un obbligo del datore di lavoro, da aggiornare periodicamente e in situazioni specifiche.
  • Il datore di lavoro deve nominare personale per la prevenzione incendi, pronto soccorso e fornire dispositivi di protezione adeguati.
  • Informare i lavoratori su rischi gravi e immediati è un obbligo fondamentale del datore di lavoro.
  • Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere interno o esterno e in piccole imprese può essere svolto direttamente dal datore di lavoro.

Obblighi a carico del datore di lavoro

L’articolo 18 del TU sicurezza prevede una serie di obblighi a carico del datore di lavoro e, in modo meno pressante, di dirigenti e preposti. La violazione di tali obblighi determina il sorgere di responsabilità civile e penale e, per preposti e dirigenti, anche conseguenze di ordine disciplinare.
L’obbligo datoriale relativo alla valutazione dei rischi professionali (mai oggetto di delega) deve essere adempiuto periodicamente e, in caso di nuova impresa, entro novanta giorni dall’inizio dell’attività.

Inoltre, la valutazione deve essere rielaborata e aggiornata ogni volta che:
- si verificano modifiche al processo produttivo o alla organizzazione del lavoro talmente significative da incidere sulla salute o sulla sicurezza dei lavoratori;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori evidenzia la necessità di aggiornare il DVR.

Il datore di lavoro è anche tenuto a nominare i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, pronto soccorso ecc.; a fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione; a ripartire i compiti fra i suoi dipendenti in base alle loro capacità e, infine, a informare i lavoratori dei rischi di pericolo grave e immediato.
Il datore di lavoro, per adempiere tutti i propri obblighi sulla sicurezza, si avvale di un servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali. Il servizio può essere istituito all’interno dell’azienda con dipendenti forniti delle necessarie competenze, oppure all’esterno con ricorso all’opera di professionisti specializzati. Nelle imprese di piccole dimensioni, il datore di lavoro, previa adeguata formazione, può svolgere direttamente i compiti del servizio in oggetto.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community