Concetti Chiave
- Il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico è un processo amministrativo che coinvolge sia gli organi canonici che quelli statali, articolato in cinque fasi principali.
- Le pubblicazioni civili e canoniche sono essenziali per accertare l'assenza di impedimenti al matrimonio e devono essere richieste dagli interessati e dal Parroco, restando affisse sull'Albo Pretorio online per 8 giorni.
- Dopo le pubblicazioni, possono essere presentate eventuali opposizioni da individui specifici, con il Tribunale civile che decide sugli esiti in caso di opposizioni fondate.
- Dopo la celebrazione del matrimonio secondo il diritto canonico, il Parroco deve trasmettere l'atto di matrimonio all'Ufficiale di stato civile per la trascrizione entro 5 giorni.
- La trascrizione del matrimonio canonico deve avvenire entro 24 ore dal ricevimento dell'atto e conferisce effetti civili al matrimonio, ma richiede la volontà espressa o presunta delle parti.
Indice
Procedura amministrativa del matrimonio
Si tratta di un vero e proprio procedimento amministrativo a cui concorrono gli organi canonici e gli organi pubblici dello Stato. Essa si articola in cinque fasi
1. Pubblicazioni civili
2 tipi di pubblicazione:
1) pubblicazioni canoniche: accertano che nulla osta alla celebrazione del matrimonio in base al diritto canonico
2) pubblicazioni civili: attestano che non esistono impedimenti affinché il matrimonio canonico acquisti effetti civili tramite la trascrizione
Pubblicazioni civili e canoniche
La richiesta di pubblicazione deve essere fatta oltre che dagli interessati anche dal Parroco davanti al quale sarà celebrato il matrimonio: questo è il primo passo di collaborazione fra Parroco e Ufficiale dello stato civile.
Le pubblicazioni restano affisse alla Casa Comunale per 8 giorni, ma dal 2009 le pubblicazioni cartacee non hanno più valore legale e si pubblicano sull’Albo Pretorio on-line. In caso di inosservanza il matrimonio è nullo o annullabile ed è prevista una sanzione amministrativa a carico degli sposi e dell’ufficiale di stato civile.
Se il matrimonio non avviene entro 180 gg. la pubblicazione perde efficacia.
L’Ufficiale di stato civile può rifiutarsi di procede alla pubblicazione se esiste un impedimento comune al diritto civile e canonico, senza dispensa oppure una situazione che impedisce al matrimonio canonico di essere trascritto.
2. Eventuali opposizioni
Opposizioni e decisioni del tribunale
Fatte le pubblicazioni, possono fare opposizione, per conoscenza di un impedimento qualsiasi, le persone indicate dall’art. 102 del c.c. (genitori, Ascendenti o collaterali fino al 3° grado), tutore, curatore, Pubblico Ministero, coniuge, parenti del marito precedente, parenti della persona con cui fu contratto matrimonio, poi dichiarato nullo).
Durante gli 8 giorni di pubblicazione si possono presentare due ipotesi:
1) all’Ufficiale di stato civile non è stata notificata alcuna opposizione: trascorsi 3 giorni, egli rilascia un certificato da cui risulta che non esistono cause che si oppongono alla celebrazione del matrimonio valido agli effetti civili.
2) all’Ufficiale di stato civile e agli sposi è stata notificata opposizione: l’Ufficiale di stato civile non rilascia alcuna certificazione e comunica al Parroco l’opposizione.
Sugli esiti dell’opposizione decide il Tribunale civile (difetto di età, interdizione per infermità mentale, precedente vincolo matrimoniale, affinità in linea retta).
Se si tratta di altri impedimenti civili (es. lutto vedovile), o canonici (ordine sacro, voto, disparità di culto), il Tribunale pronuncia sentenza di non luogo a deliberare, informando la parte che, se crede, può investire della questione l’autorità ecclesiastica. Rimossa l’opposizione con sentenza di rigetto o di non luogo a procedere, l’Ufficiale di stato civile rilascia la certificazione.
3. Celebrazione del matrimonio
Celebrazione e adempimenti post-matrimonio
Essa deve essere fatta secondo quanto dispone il diritto canonico.
Da notare che il matrimonio celebrato davanti ai soli testimoni non è trascrivibile in quanto gli adempimenti civilistici previsti dal Concordato devono essere effettuati dal Parroco o da un suo delegato subito dopo la la celebrazione, presupponendo per questo che alla cerimonia abbia assistito il ministro di culto.
4. Adempimenti successivi alla celebrazione
• lettura da parte del ministri di culto degli art. 143, 144 e 147 del c.c. (= diritti e doveri dei coniugi)
• compilazione dell’atto di matrimonio in doppio originale (uno sul libro parrocchiale e uno su foglio volante per lo stato civile). Esso può contenere anche il regime di separazione dei beni ed il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
• trasmissione, da parte del Parroco, entro 5 giorni dalla celebrazione, di uno degli originale dell’atto di matrimonio all’Ufficiale di stato civile del Comune. L’organo competente è sempre il Parroco, anche se alla celebrazione ha assistito un delegato o un altro sacerdote.
5. Trascrizione
Trascrizione e validità civile
La trascrizione deve essere effettuata dall’Ufficiale di stato civile entro le 24 ore dal ricevimento dell’atto trasmesso dal Parroco e ne deve essere data notizia al Parroco stesso (= trascrizione tempestiva). Essa ha efficacia costitutiva e, senza di essa il matrimonio, resta un atto religioso e quindi civilmente irrilevante
Benché dal matrimonio canonico derivino effetti civili, sempre ed in modo automatico, l’attribuzione dell’efficacia civile al matrimonio canonico è comunque subordinata alla volontà presunta od espressa delle parti. La celebrazione e la trascrizione sono due momenti del matrimonio concordatario, ciascuno relativo ad un ordine giuridico diverso, ma tra loro connessi e reciprocamente condizionati, Pertanto, anche per la trascrizione, è richiesta la volontà dei contraenti. Da segnalare che i cattolici, pur restando liberi di rendere inefficace il matrimonio contratto per l’ordinamento italiano, hanno comunque l’obbligo morale di non opporsi alla trascrizione.
- Se l’atto risulta incompleto, l’Ufficiale di stato civile deve sospenderne la trascrizione e rinviarlo al Parroco per la necessaria regolarizzazione.
- Qualora la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta da pubblicazioni e quindi il relativo certificato non è stato rilasciato, la trascrizione avviene soltanto dopoché l’Ufficiale di stato civile ha fatto i dovuti accertamenti. Se dagli accertamenti risulta che non esistono impedimenti per la trascrizione si ha una sorta di pubblicazione post nuptias della durata di 10 giorni. Sull’eventuale opposizione, è il magistrato che decide.
- Trascrizione tardiva: la trascrizione può essere richiesta anche posteriormente dai due contraenti (o da uno di essi senza l’opposizione dell’altro) sempre che entrambi abbiano conservato nel frattempo lo stato libero. Da non confondere la trascrizione tardiva dalla tardività della trasmissione
- Casi di divieto di trascrizione:
• gli sposi non rispondono ai requisiti di legge
• uno dei contraenti è affetto da infermità mentale
• fra i due sposi esiste già un altro matrimonio con effetti civili
• impedimento derivato da delitto
• impedimento derivato da affinità in linea retta
- Matrimoni non trascrivibili
• matrimonio segreto o di coscienza (La trascrizione come forma di pubblicità è incompatibile con la segretezza del matrimonio). In questo caso con vengono letti gli artt. del c.c. e viene redatto un solo atto.
• matrimonio coram siolis testibus: l’assenza del ministro di culto impedisce tutta la procedura, atti compresi, che seguono la celebrazione
• matrimonio celebrato all’estero secondo il rito canonico e che non ottenga effetti civili nello Stato in cui è stato celebrato
Matrimoni non trascrivibili e casi speciali
Poiché è la legge del luogo di celebrazione che regola la forma dell’atto, uno straniero può contrarre matrimonio in Italia, sia in forma civile che religiosa. I requisiti sono quelli vigenti nel suo paese di origine. Egli deve presentare all’Ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’Autorità competente del proprio paese da cui risulti il nulla osta in base alle leggi a cui è sottoposto. Se esistono impedimenti dispensabili, l’autorizzazione al matrimonio deve essere richiesta all’Autorità giudiziaria competente.
Domande da interrogazione
- Quali sono le fasi principali del procedimento per il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico?
- Cosa accade se non vengono rispettate le pubblicazioni civili?
- Chi può fare opposizione al matrimonio durante le pubblicazioni?
- Quali sono gli adempimenti successivi alla celebrazione del matrimonio canonico?
- Quali sono i casi in cui la trascrizione del matrimonio non è possibile?
Il procedimento si articola in cinque fasi: pubblicazioni civili, eventuali opposizioni, celebrazione del matrimonio, adempimenti successivi alla celebrazione, e trascrizione.
Se le pubblicazioni non vengono rispettate, il matrimonio è nullo o annullabile e può comportare una sanzione amministrativa per gli sposi e l’ufficiale di stato civile.
Possono fare opposizione le persone indicate dall’art. 102 del c.c., come genitori, ascendenti, collaterali fino al 3° grado, tutore, curatore, Pubblico Ministero, coniuge, e parenti del matrimonio precedente.
Gli adempimenti includono la lettura degli articoli del c.c. sui diritti e doveri dei coniugi, la compilazione dell’atto di matrimonio in doppio originale, e la trasmissione di uno degli originali all’Ufficiale di stato civile entro 5 giorni.
La trascrizione non è possibile se gli sposi non rispondono ai requisiti di legge, se uno dei contraenti ha infermità mentale, se esiste già un altro matrimonio con effetti civili, o in caso di impedimenti derivati da delitto o affinità in linea retta.