Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La legge 76 del 2016 ha formalmente introdotto le unioni civili per le coppie dello stesso sesso in Italia, con un articolato composto da numerosi commi.
  • Il riconoscimento delle unioni civili è stato un passo avanti rispetto alle precedenti sporadiche decisioni giurisprudenziali.
  • Prima del 2016, anche le coppie eterosessuali conviventi non godevano di piena tutela giuridica; solo le unioni di fatto erano riconosciute.
  • La Corte costituzionale, nel 2010, respinse l'incostituzionalità del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, cambiando poi posizione dopo condanne da parte dell'UE.
  • Le unioni civili differiscono dal matrimonio tradizionale per la mancanza dell'obbligo di fedeltà e l'impossibilità di adozione.

Riconoscimento giuridico delle unioni civili

La legge 76 del 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Dal punto di vista legislativo, la legge consta di un unico articolo composto da un cospicuo numero di commi. La prima parte (commi 1-35) è dedicata alle unioni civili; la seconda (commi 36 e successivi) al fenomeno della convivenza tra persone dello stesso sesso. Prima della pubblicazione di tale legge, la convivenza di coppie omosessuali trovava un riconoscimento esclusivamente episodico e sporadico da parte della giurisprudenza italiana.

Solo in seguito al graduale mutamento del sentire sociale l’unione tra persone dello stesso sesso ottenne un parziale riconoscimento, poi consolidato sul piano formale tramite la pubblicazione della suddetta legge.
Fino al 2016, nemmeno la convivenza tra persone di sesso opposto trovava piena tutela giuridica: prima di allora, infatti, il riconoscimento era garantito solo alle unioni di fatto.
Tramite la sentenza 138 del 2010, la Corte costituzionale aveva respinto la prospettata questione di incostituzionalità relativa all’impossibilità di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tale posizione venne modificata solo in seguito a diverse condanne subite dall’Italia da parte dell’Ue, la quale aveva disposto che il legislatore italiano dovesse senz’altro garantire l’unione tra persone dello stesso sesso ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione italiana letto come clausola a fattispecie aperta. L’Ue ha altresì disposto che il legislatore non fosse obbligato a estendere il riconoscimento del matrimonio civile alle coppie omosessuali, bensì che dovesse istituire un istituto alternativo per garantire a tale unione la medesima tutela giuridica. L’unione civile riconosciuta a persone fisiche dello stesso sesso si differenzia dal matrimonio ordinario per due elementi: l’assenza dell’obbligo di fedeltà e l’impossibilità di procedere all’adozione figliare.

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