Concetti Chiave
- La nullità del matrimonio per simulazione ha effetti retroattivi, facendo considerare il matrimonio come mai esistito.
- Nel matrimonio putativo, se uno dei coniugi è in buona fede, la nullità non ha effetto retroattivo, proteggendo i diritti del coniuge ignaro.
- La nullità può essere sanata, ad esempio, quando il coniuge minore raggiunge la maggiore età o quando si verifica la coabitazione per un anno dopo la revoca dell'interdizione.
- Il matrimonio può essere celebrato per procura se uno dei coniugi risiede all'estero, previa autorizzazione del tribunale per gravi motivi.
- Il Codice civile italiano del 1942 distingue tra gli effetti della simulazione matrimoniale e quelli del matrimonio putativo, salvaguardando i diritti del coniuge in buona fede.
Indice
Effetti della nullità matrimoniale
Nel caso di simulazione, la nullità del matrimonio produce effetti retroattivi: mentre lo scioglimento del matrimonio a causa di morte o di divorzio fa riferimento alla cessazione di un matrimonio in precedenza esistito, la nullità produce effetti che retrocedono alla contrazione del matrimonio, il quale viene considerato mai esistito.
Matrimonio putativo e buona fede
Quest’ultima ipotesi non ha luogo nel caso relativo al cosiddetto «matrimonio putativo», cioè quando uno dei due coniugi è in buona fede e pertanto non è a conoscenza della causa di nullità. Tale previsione ha un valore di tutela: il coniuge che contragga matrimonio con un soggetto che, ad esempio, è privo della libertà di stato, senza esserne tuttavia a conoscenza, potrà partecipare alla successione testamentaria del coniuge deceduto; in caso di buona fede, dunque, la nullità non ha effetto retroattivo nei confronti del coniuge ignaro o inconsapevole.
Sanatoria della nullità matrimoniale
In alcuni casi, la nullità può essere sanata con un effetto analogo a quello del contratto annullabile: la nullità del matrimonio del minore è sanata dal raggiungimento della maggiore età o dalla procreazione; la nullità può essere sanata anche dalla coabitazione per un periodo pari o superiore a un anno dalla revoca dell’interdizione, dal momento in cui uno dei due coniugi abbia riacquistato la naturale capacità di intendere e di volere, ecc.
Matrimonio per procura e autorizzazioni
L’art. 111 dispone che il matrimonio può essere celebrato per procura nel caso in cui uno dei due coniugi risieda all’estero. In tal caso occorre l’autorizzazione del tribunale, che la concede solo per gravi motivi. La procura deve essere rilasciata per atto pubblico.
In sintesi, dunque, è possibile affermare che, sulla base di quanto disposto dal Codice civile italiano del 1942, la simulazione ha come conseguenza la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale con effetti retroattivi, mentre il matrimonio putativo determina la conservazione dei diritti coniugali in capo al coniuge in buonafede.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra la nullità del matrimonio e il matrimonio putativo?
- In quali casi la nullità del matrimonio può essere sanata?
- Quali sono le condizioni per celebrare un matrimonio per procura?
La nullità del matrimonio produce effetti retroattivi, considerando il matrimonio come mai esistito, mentre il matrimonio putativo conserva i diritti coniugali per il coniuge in buona fede, senza effetti retroattivi.
La nullità può essere sanata con il raggiungimento della maggiore età, la procreazione, o la coabitazione per un anno dopo la revoca dell’interdizione, tra altri casi.
Il matrimonio per procura è possibile se uno dei coniugi risiede all'estero, richiedendo l'autorizzazione del tribunale per gravi motivi e la procura deve essere rilasciata per atto pubblico.