Concetti Chiave
- Prima del Concordato del 1929, il matrimonio civile era obbligatorio e separato da quello canonico, con la necessità di una doppia celebrazione per riconoscimento statale e religioso.
- Il Concordato del 1929 ha unificato i riti civile e religioso, rendendo il matrimonio canonico rilevante anche per lo Stato, a condizione che fosse trascritto nei registri civili.
- La Costituzione Repubblicana del 1948 ha portato a dichiarare incostituzionali alcune norme della Legge matrimoniale del 1929.
- L'Accordo di Villa Madama del 1984 ha aggiornato il Concordato, stabilendo che il matrimonio canonico produce effetti civili solo se trascritto, con più impedimenti alla trascrizione.
- Le sentenze di nullità dei Tribunali ecclesiastici possono essere esecutive in Italia, simili alle sentenze straniere, rafforzando la tutela dei diritti dei coniugi.
Matrimonio civile e canonico prima del Concordato
Prima del Concordato del 1929 vigeva l’obbligatorietà del matrimonio civile, svolto secondo le leggi dello Stato e in presenza di un organo dello Stato. Quindi per avere un matrimonio valido per lo Stato e per la Chiesa era necessaria una doppia celebrazione
Due principi:
• esclusività e obbligatorietà del matrimonio civile
• irrilevanza per l’ordinamento giuridico italiano del matrimonio canonico
Concordato del 1929 – art.34 che trova applicazione nella Legge n° 847/1929 (legge matrimoniale). Essa è ancora in vigore perché il Parlamento non ha ancora provveduto ad emanare una legge matrimoniale, dopo la riforma concordataria del 1984.
I due riti, civile e religioso, sono unificati: il matrimonio canonico diventa rilevante agli effetti civili, purché trascritto. Pertanto il matrimonio civile diventa facoltativo
Lo Stato determina gli effetti civili tramite le pubblicazioni e la lettura degli articoli, mentre la Chiesa si riservala le cause di nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato
Evoluzione legislativa e costituzionale
Nel frattempo è entrata in vigore la Costituzione Repubblicana (1948) e la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune norme della Legge matrimoniale in quanto non compatiobili con la Costituzione
Inoltre, la Legge sul divorzio (1970) ha permesso ai coniugi di ottenere la cessazione degli effetti civili attraverso una procedura diversa da quella concordataria
Accordo di villa Madama – 18 febbraio 1984, ratificato e posto in esecuzione dalla Legge n° 121/1985
L’art.8 ha sostituito l’art. 34 del Concordato. L’art. 8 prevede il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto sia trascritto nei registri dello stato civile. Aumentano i casi di impedimento alla trascrizione (es. età) ed è riconosciuta ai soli coniugi la possibilità di richiedere la trascrizione tardiva.
La seconda parte dell’articolo affronta il problema delle sentenze di nullità pronunciate dai Tribunali ecclesiastici: esse potranno essere rese esecutive nell’ordinamento italiano con le modalità e alle condizioni delle sentenze straniere, verificando il rispetto di agire e di resistere in giudizio la difesa dei diritti dei coniugi. Nell’ultimo comma, nell’accettare il nuovo regolamento, la Chiesa riafferma il valore immutato della dottrina cattolica a proposito del matrimonio (coactus tamen volui).
Domande da interrogazione
- Quali erano i requisiti per un matrimonio valido prima del Concordato del 1929?
- Come è cambiata la rilevanza del matrimonio canonico dopo il Concordato del 1929?
- Quali modifiche ha introdotto l'Accordo di Villa Madama del 1984 riguardo al matrimonio?
Prima del Concordato del 1929, era necessaria una doppia celebrazione per avere un matrimonio valido sia per lo Stato che per la Chiesa, con l'obbligatorietà del matrimonio civile e l'irrilevanza del matrimonio canonico per l'ordinamento giuridico italiano.
Dopo il Concordato del 1929, il matrimonio canonico è diventato rilevante agli effetti civili, purché trascritto, rendendo il matrimonio civile facoltativo.
L'Accordo di Villa Madama del 1984 ha sostituito l'art. 34 del Concordato, prevedendo il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico a condizione che sia trascritto nei registri dello stato civile, e ha aumentato i casi di impedimento alla trascrizione, riconoscendo ai coniugi la possibilità di richiedere la trascrizione tardiva.