Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I regolamenti parlamentari sono atti di rango primario che attuano direttamente la Costituzione e disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle Camere.
  • Questi regolamenti regolano anche i rapporti delle Camere con altri organi, inclusi il rapporto fiduciario e la presenza dei rappresentanti del governo in parlamento.
  • Ogni Camera può adottare regolamenti speciali per particolari organi interni, subordinati ai regolamenti dell'assemblea, che ne costituiscono il fondamento.
  • I regolamenti parlamentari non sono soggetti al sindacato di costituzionalità, in quanto non rientrano negli atti aventi forza di legge ai sensi dell'art. 134 Cost.
  • La giurisprudenza costituzionale riconosce l'insindacabilità degli interna corporis acta, espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Camere.

Regolamenti parlamentari

L’art. 64.1 Cost. stabilisce che «ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti». I regolamenti parlamentari sono atti fonte di rango primario a competenza materiale riservata (riserva di regolamento parlamentare), in quanto attuano direttamente la Costituzione. Essi sono fonti del diritto perché disciplinano non solo l’organizzazione e il funzionamento delle Camere, ma anche i loro rapporti con altri organi e soggetti (si pensi alle disposizioni che riguardano il rapporto fiduciario e la presenza dei rappresentanti del governo in parlamento o a quelle relative ad audizioni, indagini conoscitive e inchieste parlamentari).

I regolamenti delle due Camere prevedono a loro volta l’adozione, sempre a maggioranza assoluta, di regolamenti parlamentari speciali che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento di particolari organi delle Camere (ad es.

la giunta delle elezioni. Distinti da questi sono i regolamenti di organizzazione che disciplinano la gestione amministrativa degli apparati dei due rami del Parlamento (ad es. i regolamenti di contabilità, dei servizi e degli uffici, del personale). Approvati dall’ufficio di presidenza, essi sono gerarchicamente subordinati al regolamento dell’assemblea, che ne costituisce il fondamento.
Nonostante siano atti di rango primario, la Corte costituzionale ha escluso che i regolamenti parlamentari possano essere oggetto del sindacato di costituzionalità ex art. 134 Cost.: sia perché non menzionati espressamente nell’art. 134 e non riconducibili agli atti aventi forza di legge cui esso si riferisce, sia perché la Corte li considera espressione dell’autonomia costituzionalmente garantita alle Camere (v. sent. 154/1985). La giurisprudenza costituzionale fa dunque discendere dalla loro posizione di autonomia l’insindacabilità degli interna corporis acta, cioè degli atti interni considerati tradizionalmente di competenza esclusiva di ciascuna camera (v. anche sent. 379/1996).

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