Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I regolamenti parlamentari sono considerati fonti primarie, disciplinati dall'articolo 64 della Costituzione italiana.
  • Questi regolamenti sono limitati a specifiche materie come l'organizzazione interna delle camere, riflettendo la natura bicamerale paritaria del parlamento.
  • Ciascuna camera adotta il proprio regolamento in modo autonomo, richiedendo la maggioranza assoluta dei componenti.
  • Oltre ai regolamenti principali, possono essere adottati regolamenti speciali per particolari organi delle camere, distinti dai regolamenti di organizzazione amministrativa.
  • Nonostante siano fonti primarie, la legittimità dei regolamenti parlamentari non è soggetta alla disciplina della Corte costituzionale.

Indice

  1. Il regolamento parlamentare
  2. Forza normativa dei regolamenti
  3. Regolamenti speciali e di organizzazione
  4. Eccezioni e gerarchia delle fonti

Il regolamento parlamentare

Essendo disciplinato direttamente dalla costituzione, il regolamento parlamentare si configura come fonte primaria. Ciò è espresso chiaramente dall’articolo 64 della Costituzione italiana, il quale stabilisce che «ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Forza normativa dei regolamenti

I regolamenti parlamentari sono dotati di una forza normativa circoscritta. Il loro ambito di intervento, infatti, è riservato a specifiche materie: l’organizzazione interna delle camere e, quindi, dei due rami del parlamento. Essi, dunque, sono fonti primarie a competenza riservata.
Come già detto, il parlamento si configura come sistema bicamerale paritario: ogni camera deve essere totalmente unanime con l’altra e, allo stesso tempo, ogni camera adotta i propri regolamenti in maniera autonoma.

Regolamenti speciali e di organizzazione

I regolamenti delle due camere prevedono a loro volta, sempre a maggioranza assoluta dei componenti, l’adozione di regolamenti parlamenti speciali, che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento di particolari organi delle camere. Essi sono distinti dai cosiddetti «regolamenti di organizzazione», che invece disciplinano la gestione amministrativa degli apparati dei due rami del parlamento. Approvati dall’ufficio di presidenza, questi ultimi sono gerarchicamente subordinati al regolamento dell’assemblea che ne costituisce il fondamento.

Eccezioni e gerarchia delle fonti

Sebbene si configurino come fonti primarie, i regolamenti parlamentari presentano un’eccezione: a differenza delle fonti ad essi equiparate, la loro legittimità non è disciplinata dalla Corte costituzionale.

La costituzione non attribuisce a tutte le fonti primarie la medesima forza di una legge ordinaria: le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, ad esempio, sono dotate di una forza superiore rispetto a quella delle leggi ordinarie.

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