Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I regolamenti ministeriali e interministeriali richiedono un'autorizzazione legislativa per l'esercizio del potere regolamentare.
  • I regolamenti ministeriali riguardano materie di competenza di un singolo ministro, mentre quelli interministeriali coinvolgono più ministri.
  • Sono subordinati ai regolamenti del governo e devono essere comunicati al presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
  • Gli statuti delle regioni ordinarie e speciali si distinguono: quelli delle regioni ordinarie sono approvati dal consiglio regionale, mentre quelli delle regioni speciali hanno rango costituzionale.
  • Il procedimento di approvazione degli statuti ordinari include due fasi: una necessaria con deliberazione del consiglio e una eventuale mediante referendum.

Regolamenti ministeriali e interministeriali

Diversamente dai regolamenti del governo, per i regolamenti ministeriali e interministeriali è necessaria un’apposita disposizione legislativa che autorizzi l’esercizio del potere regolamentare. I regolamenti ministeriali sono adottati nelle materie di competenza di un ministro o di autorità sottordinate al ministro; i regolamenti interministeriali sono adottati in materie di competenza di più ministri.

Entrambi, peraltro, sono sempre subordinati ai regolamenti del governo e devono essere comunicati al presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione con decreto ministeriale o decreto interministeriale. Ai regolamenti ministeriali possono essere assimilati i regolamenti emanati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, non espressamente previsti dalla l. 400/1988.
Dai regolamenti ministeriali e interministeriali si distinguono le fonti del diritto regionale. Fra esse sono annoverati gli statuti delle regioni ordinarie; le leggi regionali; i regolamenti regionali.

Diverso è il caso degli statuti delle regioni speciali, che sono fonti statali di rango costituzionale.
Il procedimento di approvazione (e revisione) degli statuti ordinari consta di due fasi, una necessaria, l’altra eventuale. La fase necessaria riguarda l’approvazione da parte del consiglio regionale e avviene in due successive deliberazioni a distanza non inferiore di due mesi; in ogni deliberazione il testo statutario deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti (art. 123.2 Cost.: invece l’art. 138 prevede l’approvazione a maggioranza qualificata solo nella seconda deliberazione). La fase eventuale riguarda l’intervento del corpo elettorale mediante referendum, sempre possibile (art. 123.3: invece l’art. 138 esclude il referendum in caso di approvazione a maggioranza dei due terzi nella seconda deliberazione). I suoi contenuti e la procedura aggravata fanno dello statuto regionale un atto fonte a competenza specializzata e sovraordinato rispetto alla legge regionale (v. sentt. 304/2002 e 372/2004).

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