Concetti Chiave
- I regolamenti sono norme subordinate alla legge e non possono contraddirla; la loro legittimità è valutata dal giudice ordinario.
- Possono essere emanati dal governo, dalle regioni, province, comuni e autorità come la Banca d'Italia e la Consob.
- Esistono regolamenti governativi di esecuzione per materie già regolate e indipendenti per materie non ancora regolate.
- Il potere regolamentare indipendente ha sollevato dubbi di legittimità riguardo alle prerogative costituzionali del parlamento.
- La politica di "delegificazione" ha rivalutato i regolamenti, semplificando le funzioni parlamentari e normazione.
Regolamenti
I regolamenti sono una fonte normativa sottordinata alla legge: non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge (articolo 4 comma primo preleggi); sulla loro legittimità giudica il giudice ordinario.
Vengono emanati dal governo (articolo 3 comma primo preleggi) o da altre autorità (articolo 3 comma secondo): oggi dalle regioni, oltre che dalle province e dai comuni, e da autorità diverse dagli enti territoriali, come la Banca d'Italia o la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).
Si distingue, tradizionalmente, fra regolamenti governativi di esecuzione, emanati per regolare nei particolari materie già regolate dalla legge, e regolamenti governativi indipendenti, destinati a regolare materie non regolate da alcuna legge.
Si era però dubitato della legittimità del potere regolamentare indipendente, che si traduce in virtuale potere legislativo del governo, con possibile violazione delle prerogative costituzionali del parlamento (oltre che della Corte costituzionale); e si era dubitato, altresì, che regolamenti di esecuzione potessero essere emanati fuori dei casi in cui la legge stessa avesse previsto, per la propria esecuzione, l'emanazione di un apposito regolamento.
I regolamenti governativi hanno avuto tuttavia una forte rivalutazione, alla luce della politica cosiddetta della «delegificazione», mirante ad alleggerire le funzioni del parlamento e, al tempo stesso, a rendere più agevole l'attività di normazione.