Concetti Chiave
- I regimi di crisi si basano su presupposti eccezionali e non predeterminabili, rendendo le previsioni spesso inadeguate.
- Esistono diversi schemi di deroga al regime normale, come quelli previsti preventivamente nelle costituzioni o in atti legislativi.
- Alcune deroghe non sono espressamente previste, permettendo ai governi di acquisire pieni poteri con l'approvazione parlamentare o tramite auto-assunzione di attribuzioni.
- In assenza di esplicite previsioni, i poteri eccezionali devono basarsi sulla necessità di conservare la Costituzione.
- L'assenza di deroghe e divieti di concentrazione dei poteri riflettono spesso l'ostilità dei sistemi a separazione dei poteri verso tali concentrazioni.
I regimi di crisi sono collegati a presupposti eccezionali e di emergenza che, in quanto tali, non sono del tutto predeterminabili. Eventuali previsioni spesso si dimostrano, così, insufficienti per fronteggiare le esigenze effettive.
Modalità di deroga al regime
Esistono diversi schemi di modalità di deroga al regime normale:
- deroga prevista in via preventiva nella stessa Costituzione da attuare con successive leggi (es. cost. di Weimar, cost. francese, cost. dei paesi ex socialisti);
- deroga prevista in atti legislativi (es. legislazione antiterroristica post 2001);
-deroga non espressamente prevista: i Governi acquisiscono pieni poteri riuscendo ad ottenere dal Parlamento il conferimento eccezionale di competenze del legislativo (es. UK e USA, Italia per la prima guerra mondiale);
-deroga non espressamente prevista: il Governo si auto-assume attribuzioni con operazioni talvolta soggette a successiva ratifica parlamentare (Italia statutaria e UK).
Fondamento giuridico e ostilità
In mancanza di una esplicita previsione, si ritiene che l’esercizio dei poteri eccezionali debba trovare il proprio fondamento giuridico nella necessità, intesa quale suprema esigenza di conservazione della Costituzione.
L’eventuale assenza di previsione di deroga (es. caso delle emergenze interne nell’attuale cost. italiana), come pure l’espresso divieto di ampliamento dei poteri dell’esecutivo o la previsione di una garanzia della permanenza in funzione degli altri organi costituzionali, pur depotenziati , possono essere lette come un sintomo dell’ostilità degli stati a separazione dei poteri verso qualsiasi forma di concentrazione. A questo si aggiunge, ancora, la frequente previsione del divieto di revisione costituzionale durante le emergenze.