Concetti Chiave
- L'articolo 114 della Costituzione non equipara totalmente gli enti regionali, che hanno poteri diversi fra loro.
- Il termine "stato regionale" è preferito a "ordinamento federale della Repubblica" per descrivere l'organizzazione del potere in Italia.
- La "Repubblica delle autonomie" non è del tutto corretta, poiché l'autonomia statutaria degli enti locali è regolata dalla legge statale, mentre quella delle regioni è disciplinata dalla Costituzione.
- Le riforme costituzionali del 1999-2001 hanno aumentato le competenze delle regioni, avvicinandole a quelle di uno stato federale.
- Le regioni italiane possono adottare una propria forma di governo, una possibilità non riconosciuta ai Länder tedeschi e alle comunità autonome spagnole.
Differenze tra enti e poteri
L’art. 114 «non comporta una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi fra loro» (sent. 274/2003).
In tal senso si preferisce continuare a usare l’espressione stato regionale: non a caso il Parlamento decise di non inserire la denominazione «ordinamento federale della Repubblica» quale nuova rubrica del titolo V.
Qualche autore preferisce parlare di «Repubblica delle autonomie», mettendo così sullo stesso piano regioni ed enti locali: l’espressione non è però corretta se si considera che l’autonomia statutaria degli enti locali, pur garantita dalla Costituzione, è disciplinata dalla legge dello Stato, mentre gli statuti delle regioni ordinarie sono disciplinati dalla Costituzione stessa (art. 123).
Riforme costituzionali 1999-2001
Ciò premesso, le riforme costituzionali del 1999-2001 si sono contraddistinte nel senso di un ampio riconoscimento di competenze alle regioni, in alcuni casi non minore delle competenze riconosciute agli stati membri di uno stato federale.
Basti pensare all’inversione dell’ordine delle competenze legislative fra Stato e regioni; alla forte attenuazione dei controlli preventivi sulla formazione degli statuti (anche in stati federali, come la Svizzera, o a forte autonomia regionale, come la Spagna, sono previsti incisivi controlli delle carte fondamentali sub-nazionali, mentre l’art. 123 prevede solo la possibilità per il governo di impugnare lo statuto regionale innanzi alla Corte costituzionale); al riconoscimento alle singole regioni della possibilità di darsi una propria forma di governo (possibilità non riconosciuta, di diritto o di fatto, ai Länder in Germania e alle comunità autonome in Spagna).