Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I contratti collettivi aziendali derogatori, detti "ablativi", sono utilizzati per gestire crisi aziendali e flessibilizzare l'attività d'impresa.
  • La legittimità di questi contratti è riconosciuta dalla giurisprudenza e sostenuta dalle parti sociali tramite clausole di uscita.
  • Le clausole di uscita autorizzano contratti aziendali a derogare al CCNL, con limiti che possono essere più o meno ampi.
  • L'art. 8 della legge 148/2011 amplia le materie derogabili dai contratti aziendali rispetto all'Accordo interconfederale del 2011.
  • I CCL aziendali derogatori sono efficaci generale e possono essere stipulati da associazioni dei lavoratori e rappresentanze sindacali aziendali.

Indice

  1. Contratti ablativi e crisi aziendali
  2. Clausole di uscita e deroghe
  3. Articolo 8 e materie di deroga

Contratti ablativi e crisi aziendali

I contratti collettivi aziendali che derogano in peius alle norme dei CCNL sono detti «ablativi». Di solito la loro stipulazione è finalizzata a gestire crisi aziendali, mobilitazioni dei lavoratori e flessibilizazione dell’attività d’impresa. Secondo la giurisprudenza, questi contratti sono legittimi proprio in funzione delle importanti fattispecie che regolano. La Cassazione ha modificato più volte il proprio orientamento, giungendo infine a questa conclusione.

Clausole di uscita e deroghe

Anche le parti sociali hanno accolto questo principio, legittimandolo per mezzo delle clausole di uscita, le quali autorizzano il contratto collettivo aziendale a derogare in parte a quello nazionale. Le deroghe in questioni sono definite «speciali intese»; la clausola di uscita consta di due parti:

1) la prima parte prevede la possibilità che in futuro vengano stipulati contratti aziendali derogatori, ma nei limiti e con le procedure previste dal CCNL;

2) la seconda parte della clausola si riferisce al caso in cui un futuro Ccl aziendale deroghi a quello nazionale con limiti, stavolta, molto ampi sia sotto il profilo procedurale, sia sotto quello sostanziale.

Articolo 8 e materie di deroga

L’art. 8 della legge 148/2011 ha stabilito quali materie possono essere oggetto di deroga da parte del contratto collettivo aziendale. L’elenco è molto più ampio rispetto a quello previsto, in precedenza, dall’Accordo interconfederale del 2011.

L’art. 8 stabilisce inoltre che i CCL aziendali derogatori sono dotati di efficacia generale. Questi possono essere stipulati dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (in passato solo nazionale). Possono stipulare il contratto anche le rappresentanze sindacali operanti in azienda.

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