Concetti Chiave
- Il referendum statutario riguarda l'approvazione degli statuti regionali, simile alle leggi di revisione costituzionale, e può essere richiesto entro tre mesi dalla pubblicazione.
- La pubblicazione dello statuto non ha effetti costitutivi immediati; lo statuto entra in vigore solo dopo tre mesi o al termine di un eventuale referendum.
- Entro trenta giorni dalla pubblicazione, il governo può sollevare questioni di legittimità costituzionale, mentre il referendum può essere richiesto entro tre mesi.
- Non esiste una linea guida chiara su quale procedura tra la questione di legittimità e il referendum debba prevalere, con alcune regioni che sospendono il referendum in caso di legittimità contestata.
- La potestà legislativa regionale è definita dalla riforma del titolo V della Costituzione, che sancisce gli statuti come fonti di diritto regionale con una speciale procedura di approvazione.
Indice
Approvazione e pubblicazione dello statuto
Proprio come nel caso delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, l’approvazione dello statuto può essere soggetta a eventuale referendum statutario (parte eventuale), ovviamente nei modi e casi previsti dall’articolo 123.
Analogamente a quanto accade per la legge di revisione costituzionale, dunque, la pubblicazione dello statuto non ha effetti costitutivi bensì conoscitivi: entro tre mesi dalla pubblicazione, sarà possibile richiedere il referendum. Solo al termine dei tre mesi, oppure in seguito all’eventuale referendum statutario, lo statuto entrerà in vigore. Esso è pubblicato dal presidente della regione sulla gazzetta regionale.
Termini e questioni di legittimità
La pubblicazione successiva all’approvazione implica due distinti termini:
- la possibilità, da parte del governo della repubblica, di sollevare questione di legittimità costituzionale entro trenta giorni;
- la facoltà di richiedere il referendum statutario entro tre mesi.
Data la contemporaneità delle due misure preventive, molti giuristi si sono chiesti quali dei due procedimenti debba prevalere sull’altro. A tal proposito non si esprime né la Costituzione né mai si è espressa la Corte: alcune regioni, autonomamente, hanno stabilito che, qualora il governo sollevi questione di legittimità costituzionale, l’eventuale procedura referendaria sarebbe sospesa. La Corte, invece, si è limitata a definire i due procedimenti coevi egualmente prioritari.
Riforma del titolo V e potestà legislativa
La riforma del titolo V della costituzione, già anticipata dalla revisione dell’articolo 123 della Costituzione (1999) definisce il concetto di potestà legislativa regionale: gli statuti si configurano come vere e proprie fonti regionali del diritto che si collocano a un livello differenziato rispetto alle altre leggi vigenti in quella regione poiché, a differenza di queste ultime, essi sono approvati con una procedura specifica, simile a quella aggravata di revisione. Il primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, inoltre, sancisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il suddetto articolo individua le materie in cui lo stato ha la potestà legislativa esclusiva, cioè quelle per cui non è previsto in alcun caso il minimo spazio di intervento regionale: si tratta di numerose e variegate materie di competenza, che spaziano dall’immigrazione ai rapporti internazionali.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del referendum statutario nell'approvazione dello statuto regionale?
- Quali sono i termini previsti dopo la pubblicazione dello statuto regionale?
- Come si relazionano i procedimenti di legittimità costituzionale e il referendum statutario?
Il referendum statutario è un passaggio eventuale che può seguire l'approvazione dello statuto regionale, simile a quanto avviene per le leggi di revisione costituzionale. Entro tre mesi dalla pubblicazione dello statuto, è possibile richiedere un referendum, e solo dopo questo periodo o in seguito al referendum, lo statuto entra in vigore.
Dopo la pubblicazione dello statuto, ci sono due termini distinti: il governo della repubblica può sollevare una questione di legittimità costituzionale entro trenta giorni, e c'è la possibilità di richiedere un referendum statutario entro tre mesi.
La Costituzione e la Corte non specificano quale dei due procedimenti debba prevalere. Alcune regioni hanno deciso autonomamente che, se il governo solleva una questione di legittimità costituzionale, la procedura referendaria sarebbe sospesa. Tuttavia, la Corte ha definito i due procedimenti come coevi e ugualmente prioritari.