Concetti Chiave
- La potestà residuale delle regioni si riferisce alle materie non esplicitamente assegnate alla legislazione statale, che teoricamente rientrano nella competenza regionale.
- La formulazione costituzionale potrebbe suggerire che le regioni abbiano competenza generale su materie innominate, non specificate come esclusive o concorrenti.
- La pratica ha dimostrato che l'applicazione della clausola di residualità non è automatica, richiedendo un'analisi più dettagliata.
- La Corte costituzionale ha stabilito che un oggetto normativo non rientra automaticamente nella competenza regionale solo perché non elencato nei commi pertinenti dell'art. 117.
- Prima di attribuire una materia innominata alle regioni, è necessario verificare se possa essere ricondotta a materie già enumerate, applicando un criterio di prevalenza.
Potestà residuale delle regioni
Secondo il quarto comma dell’art. 117 della Costituzione italiana, tutte le materie non espressamente attribuite alla legislazione dello Stato appartengono alla competenza residuale delle regioni. Una simile formulazione sembrerebbe implicare una competenza legislativa regionale di tipo generale su materie innominate, diverse da quelle esclusive dello Stato o da quelle concorrenti fra Stato e regioni.
Se così fosse, ad esempio, si dovrebbe ritenere di competenza regionale la materia dell’industria, non ricompresa nell’elenco del secondo comma né in quello del terzo comma. Ma la prassi ha dimostrato che l’operatività della clausola di residualità è tutt’altro che automatica.
La Corte costituzionale, a più riprese, ha riconosciuto «l’impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all’ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle regioni... per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile a una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell’art. 117 della Costituzione» (sent. 370/2003).
In questi casi, infatti, ancor prima della clausola di residualità a favore della competenza regionale, deve applicarsi il differente criterio di prevalenza: le funzioni relative a materie innominate, prima di essere riconosciute alle regioni, devono superare una verifica diretta ad accertare se queste non possano essere comunque ricondotte nell’ambito delle materie espressamente enumerate (siano esse di competenza esclusiva statale o concorrente fra Stato e regioni).