Concetti Chiave
- L'iter di approvazione di una legge comprende cinque fasi: iniziativa legislativa, discussione e approvazione, promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore.
- L'iniziativa legislativa permette a membri delle camere, governo, 50.000 elettori, consigli generali e CNEL di presentare proposte di legge, che vengono assegnate a una commissione.
- La discussione e approvazione possono avvenire tramite procedura ordinaria o speciale, coinvolgendo commissioni parlamentari e l'assemblea per esaminare e votare le proposte di legge.
- La promulgazione è la dichiarazione del presidente della repubblica che rende una legge giuridicamente perfetta, con la possibilità di un veto sospensivo in caso di illegittimità.
- Dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale, la legge entra in vigore generalmente 15 giorni dopo, salvo termini diversi previsti.
Iter di approvazione di una legge
L’iter di approvazione di una legge è composta da cinque fasi:- iniziativa legislativa
- discussione e approvazione
- promulgazione
- pubblicazione
- entrata in vigore
Iniziativa legislativa
- viene presentata a una delle due camere una proposta di legge che deve contenere il testo della legge, suddiviso in articoli, e una relazione contenente la spiegazione del contenuto e degli obbiettivi del provvedimento legislativo- soggetti che possono fare una proposta di legge:
* ciascun membro delle camere
* il governo = disegno di legge
* 50.000 elettori
* ciascun consiglio generale
* consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)
- il presidente della camera a cui è stata presentata la proposta di legge deve assegnare la proposta a una commissione
Discussione e approvazione
- può avvenire secondo una procedura ordinaria o una procedura speciale- nella procedura ordinaria:
1) la proposta viene assegnata a una commissione parlamentare in sede referente che svolge un’attività preparatoria: esamina la proposta di legge, propone eventuali modifiche di testo e le trasmette alle camere con una relazione nella quale si esprime una valutazione sull’opportunità di approvare o meno la proposta, nel caso in cui le opinioni all’interno della commissione siano diverse possono essere presentate anche le relazioni di minoranza oltre che la relazione di maggioranza
2) l’assemblea procede alla discussione sulle linee generali della proposta di legge e alla discussione e votazione dei singoli articoli
3) durante la discussione i membri della camera o il governo possono presentare degli emendamenti, ovvero delle proposte di modifiche o aggiunte che devono essere votati prima del testo dell’articolo a cui si riferiscono
4) dopo la votazione dei singoli articoli, che possono essere approvati o respinti, i presidenti dei gruppi parlamentari emettono la dichiarazione di voto nella quale vengono espresse le ragioni del voto favorevole o contrario del proprio gruppo sulla provvedimento
5) la camera poi passa alla votazione finale sulla proposta di legge nel suo complesso, viene approvato solo se al momento della votazione è presente il quorum costitutivo e il quorum deliberativo
6) se nella votazione non si raggiunge la maggioranza necessaria il procedimento legislativo si ferma, altrimenti la proposta passa la proposta di legge alla discussione e approvazione dell’altra camera che deve seguire lo stesso procedimento
7) se la seconda camera respinge la proposta di legge, il procedimento legislativo si ferma e la proposta non può essere ripresentata prima di sei mesi
8) se la seconda camera approva la proposta di legge si possono verificare due situazioni:
- se vengono approvati degli emendamenti la proposta torna alla prima camera che può approvarla senza modifiche e viene approvata in modo definitivo, altrimenti può approvarla con altri emendamenti e deve ritornare alla seconda camera
- se non vengono proposti o approvati emendamenti, la proposta viene approvata in modo definitivo
- procedimento abbreviato = viene utilizzato in situazione di urgenza e si svolge allo stesso modo della procedura ordinaria ma con la riduzione alla metà dei termini previsti per la discussione e l’approvazione
- nella procedura speciale:
1) commissione deliberante = si occupa dall’intero iter legislativo, dall’esame iniziale fino votazione finale, approvando o respingendo la proposta di legge senza che passi dalla camera
2) commissione redigente = esamina la proposta di legge e si occupa della discussione e della votazione degli emendamenti e dei singoli articoli, la proposta passa poi alla camera che può approvarla o respingerla senza poterla modificare o integrare
Promulgazione:
- è la dichiarazione solenne, da parte del presidente della repubblica, che una legge è giuridicamente perfetta in quanto è stata approvata dal parlamento
- deve essere effettuata entro un mese dall’approvazione della legge o se è presente, entro il termine fissato dalla legge stessa
- se il presidente della repubblica ritiene che la legge sia illegittima può esercitare il veto sospensivo, rinviando la legge al parlamento, se il parlamento approva nuovamente la legge il presidente della repubblica è obbligato a promulgarla
Pubblicazione = per consentire a tutti di essere conosciuta, la legge deve essere pubblicata nella gazzetta ufficiale
Entrata in vigore = la legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione o se prevista, in un termine diverso
Domande da interrogazione
- Quali sono le fasi dell'iter di approvazione di una legge?
- Chi può presentare una proposta di legge?
- Come avviene la discussione e approvazione di una proposta di legge?
- Cosa succede se la seconda camera respinge la proposta di legge?
- Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica nella promulgazione di una legge?
L'iter di approvazione di una legge è composto da cinque fasi: iniziativa legislativa, discussione e approvazione, promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore.
Una proposta di legge può essere presentata da ciascun membro delle camere, dal governo (disegno di legge), da 50.000 elettori, da ciascun consiglio generale e dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).
La discussione e approvazione possono avvenire secondo una procedura ordinaria o speciale, coinvolgendo commissioni parlamentari e l'assemblea per esaminare, discutere e votare la proposta e i suoi emendamenti.
Se la seconda camera respinge la proposta di legge, il procedimento legislativo si ferma e la proposta non può essere ripresentata prima di sei mesi.
Il Presidente della Repubblica dichiara solennemente che una legge è giuridicamente perfetta e può esercitare il veto sospensivo se ritiene la legge illegittima, rinviandola al parlamento. Se il parlamento approva nuovamente la legge, il Presidente è obbligato a promulgarla.