Concetti Chiave
- Il referendum costituzionale in Italia è di tipo approvativo o confermativo, attivabile se una legge costituzionale non ottiene la maggioranza dei due terzi in Parlamento.
- Può essere richiesto da un quinto dei membri del Parlamento, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge.
- La legittimità della richiesta è valutata da un ufficio centrale presso la Corte di cassazione, seguito dalla decisione del Presidente della Repubblica sulla data del referendum.
- Non esiste quorum strutturale: la legge è promulgata se approvata dalla maggioranza dei voti validi, indipendentemente dal numero di votanti.
- Storicamente, fino al 2001, le leggi costituzionali sono state approvate senza referendum, eccetto per la revisione del titolo V della Costituzione, che ha visto un concorso di richieste referendarie.
Referendum costituzionale in Italia
È un tipo di referendum approvativo o confermativo. Può essere promosso entro tre mesi dalla pubblicazione (a fini solo notiziali, senza data e numero e senza formula di promulgazione) di una legge costituzionale, nel caso in cui questa non sia stata approvata nella seconda deliberazione dalla maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera. Titolari del potere di richiedere il referendum sono un quinto dei componenti della Camera o del Senato; cinquecentomila elettori; cinque consigli regionali.
Quando ciò accade, l’ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione (composto da tre presidenti di sezione e tre consiglieri anziani) decide con ordinanza sulla legittimità della richiesta. Successivamente il presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice il referendum in una data fra il 50o e il 70o giorno dal decreto di indizione.
Possono prendere parte alla votazione referendaria i cittadini maggiorenni. Quale che sia il numero dei votanti, se la legge viene approvata dalla maggioranza dei voti validi, il presidente della Repubblica la promulga. Se prevalgono i «no», la legge non è promulgata ed è come se il Parlamento non l’avesse mai approvata. A differenza del referendum abrogativo non è previsto un quorum strutturale: e ciò dipende dal fatto che in questo caso si tratta di concorrere a prendere una decisione, non di incidere su una normativa già vigente. La disciplina del procedimento si trova nella legge sui referendum (l. 25 maggio 1970, n. 352).
Tutte le leggi costituzionali fino al 2001 sono state approvate con la maggioranza dei due terzi; ovvero con quella assoluta, ma senza che venisse chiesto il referendum. Con la legge di revisione del titolo V della parte II della Costituzione approvata dal Parlamento l’8 marzo 2001, invece, si è avuto un concorso di richieste da parte non solo dei parlamentari contrari alla riforma ma anche di quelli favorevoli (in quell’occasione si stabilì che il referendum poteva essere indetto solo una volta decorsi per intero i tre mesi previsti, anche se uno dei soggetti titolari lo aveva nel frattempo già richiesto).
Domande da interrogazione
- Qual è la procedura per richiedere un referendum costituzionale in Italia?
- Chi decide sulla legittimità della richiesta di referendum costituzionale?
- Cosa accade se la legge viene approvata o respinta nel referendum costituzionale?
Un referendum costituzionale può essere richiesto entro tre mesi dalla pubblicazione di una legge costituzionale, se non approvata con la maggioranza dei due terzi in entrambe le camere. Può essere promosso da un quinto dei membri della Camera o del Senato, cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali.
L'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, composto da tre presidenti di sezione e tre consiglieri anziani, decide con ordinanza sulla legittimità della richiesta.
Se la legge è approvata dalla maggioranza dei voti validi, il presidente della Repubblica la promulga. Se prevalgono i «no», la legge non è promulgata ed è come se il Parlamento non l’avesse mai approvata. Non è previsto un quorum strutturale per il referendum costituzionale.