Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale ha ampliato i limiti dell'art. 75 Cost., non ammettendo quasi metà delle richieste di referendum tra il 1972 e il 2018.
  • Una volta dichiarata ammissibile la richiesta, il Presidente della Repubblica indice il referendum da tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno, evitando coincidenze con le elezioni politiche.
  • Per abrogare una legge, oltre alla maggioranza di «sì», è necessario che partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, come richiesto dal quorum strutturale costituzionale.
  • Se il referendum è favorevole, il Presidente della Repubblica emette un decreto per l'abrogazione, che può essere ritardata fino a 60 giorni per evitare vuoti legislativi.
  • Il fallimento del quorum non invalida la consultazione, ma ritarda nuove proposte sulle stesse disposizioni per 5 anni, con rimborsi previsti solo se il quorum è raggiunto.

Indizione del referendum abrogativo

La Corte costituzionale ha dunque molto esteso i limiti previsti dall’art. 75 Cost.: dal 1972 al 2018, chiamata a giudicare su 159 richieste, non ne ha ammesse 77 (quasi la metà).
Una volta che la Corte costituzionale abbia dichiarato ammissibile la richiesta referendaria, il presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice il referendum che si deve tenere fra il 15 aprile e il 15 giugno.

Non si può però tenere lo stesso anno delle elezioni politiche, dal momento che non si possono presentare richieste nei dodici mesi anteriori alla scadenza delle Camere e, se sono sciolte anticipatamente, il referendum eventualmente già previsto slitta all’anno successivo.

Perché la consultazione abbia un esito favorevole all’abrogazione non è sufficiente che i «sì» prevalgano sui «no», ma deve aver partecipato la metà più uno degli aventi diritto: è il quorum strutturale previsto dalla Costituzione (art. 75.4). Il costituente ritenne che per sovvertire una decisione del Parlamento ci volesse una pronuncia popolare condivisa da una parte rilevante del corpo elettorale, e non sostenuta solo da una minoranza attiva (tanto che decise di aumentare il quorum in un primo momento fissato in due quinti). L’ufficio centrale per il referendum proclama il risultato del referendum: se è favorevole, il presidente della Repubblica emana un decreto col quale dichiara l’avvenuta abrogazione. Essa ha effetto dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma può essere ritardata fino a 60 giorni dallo stesso decreto presidenziale, previa delibera del Consiglio dei ministri (allo scopo, evidentemente, di dare un breve margine di tempo per fronteggiare al meglio le conseguenze di un possibile vuoto legislativo). Anche il prevalere dei «no» produce un effetto: non si può proporre referendum sulle medesime disposizioni prima che siano passati 5 anni. Il divieto non si applica se il quorum non è stato raggiunto: in questo caso, semplicemente, la consultazione non è valida. Solo se la consultazione raggiunge il quorum è previsto un rimborso ai comitati promotori (art. 1.4 l. 157/1999).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i limiti temporali per l'indizione di un referendum abrogativo in Italia?
  2. Il referendum deve essere indetto tra il 15 aprile e il 15 giugno, ma non può tenersi nello stesso anno delle elezioni politiche. Se le Camere vengono sciolte anticipatamente, il referendum slitta all'anno successivo.

  3. Qual è il quorum necessario affinché un referendum abrogativo sia valido?
  4. È necessario che partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, secondo il quorum strutturale previsto dalla Costituzione.

  5. Cosa accade se il referendum non raggiunge il quorum?
  6. Se il quorum non è raggiunto, la consultazione non è valida e non si applica il divieto di proporre un nuovo referendum sulle stesse disposizioni prima di 5 anni.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community