Concetti Chiave
- La rappresentanza consente a un mandatario di agire per conto di un mandante, con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo.
- Esistono due tipi di mandato: con rappresentanza, dove il mandatario agisce in nome del mandante, e senza rappresentanza, dove agisce in nome proprio.
- La procura è l'atto giuridico con cui si conferisce il potere di rappresentanza; può essere generale o speciale e modificabile dal rappresentato.
- Il negozio giuridico può essere annullato in caso di conflitto di interesse o vizi della volontà, salvo autorizzazione esplicita del rappresentato.
- La ratifica consente di validare atti compiuti senza procura, con effetti retroattivi, ma non pregiudica i diritti dei terzi coinvolti.
Essa è un istituto generato da un apposito contratto o mandato per cui ad un soggetto chiamato mandatario è attribuito (dalla legge o dall’interessato) il potere di sostituirsi ad un altro soggetto detto mandante nel compimento delle attività giuridiche per conto di quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica.
Dal mandato non sempre scaturisce rappresentanza.
Nel mandato con rappresentanza non è necessario solo che il mandatario debba agire nell’interesse del mandante; egli deve anche spenderne il nome, nel senso che deve dichiarare che non compie l’atto per sé ma in nome del mandante. In questo caso, gli effetti del negozio si producono direttamente ed immediatamente nella sfera giuridica del mandante.

Il mandato senza rappresentanza si ha invece quando il mandatario ha il compito di compiere l’atto per conto del mandante ed in nome proprio. In questo caso, che fa la dichiarazione acquista i diritti e diventa correlativamente soggetto degli obblighi nascenti dal negozio ed occorrerà un altro negozio per trasmettere gli effetti dell’atto nel patrimonio della persona nel cui interesse l’atto è stato compiuto.
Tuttavia esistono una pluralità di negozi giuridici in cui non è ammessa la rappresentanza; essa è esclusa nei negozi che per la loro natura si cerca di riservare alla persona interessata, ovvero in quelli di diritto familiare, nel testamento ed entro certi limiti nella donazione.
Fonte di rappresentanza
Naturalmente una persona per poter agire validamente in nome altrui deve averne anche il potere. Questo potere può derivare dalla legge (rappresentanza legale) o essere conferito dall’interessato (rappresentanza volontaria).
La rappresentanza legale ricorre quando il soggetto è incapace (minore àgenitori o tutore se nominato, interdetto àtutore). Si parla di rappresentanza legale anche a riguardo della cd. rappresentanza organica, ossia per quel potere conferito dall’ente ad un organo che ha il compito di esternare la volontà dell’ente stesso.
Altro caso è quello del curatore fallimentare, ossia di quel commercialista o avvocato che si occuperà della gestione e della liquidazione dei beni del debitore fallito.
La procura
Il negozio con il quale una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentarla si chiama procura. Ed infatti il rappresentante volontario si chiama spesso procuratore.
La procura serve a rendere noto ai terzi con i quali il rappresentante entrerà in contatto che quest’ultimo agisce per conto del rappresentato. Essa è un negozio giuridico unilaterale recettizio xkè è destinato ai terzi verso i quali il mandatario deve compiere l’atto. Essa può essere espressa o tacita come una qualsiasi dichiarazione di volontà.
Di regola per la procura non è richiesta alcuna forma particolare. Ma art. 1392.
Per la validità del negozio concluso mediante rappresentanza è necessaria la capacità legale del rappresentato (art. 1389). Tuttavia egli può anche servirsi di un incapace legale come rappresentante purché questi abbia la facoltà di intendere e volere.
La procura può essere speciale se concerne un solo affare o più affari determinati oppure generale se riguarda tutti gli affari del rappresentato.
Poiché la procura è conferita nell’interesse del rappresentato, questi ne può modificare l’oggetto e i limiti e può anche togliergli i poteri che gli ha conferito. Quest’atto si chiama revoca della procura che è un negozio giuridico unilaterale.
La revoca e le modificazioni della procura devono essere rese note ai terzi. Ed infatti il legislatore stabilisce che se non si è provveduto il negozio resta comunque valido. Sarà compito del rappresentato dimostrare che il terzo ne era venuto a conoscenza tramite altre fonti.
Vizi della volontà e stati soggettivi
Il negozio concluso dal rappresentante sarà annullabile se egli versava in errore o se è stato costretto a concludere da violenza. Si fa eccezione nel caso in cui l’anomalia della volontà dipenda da un elemento predeterminato dal rappresentato.
Si è detto che salva l’ipotesi che il requisito incida sugli elementi predeterminati dal rappresentato, si ha riguardo alla buona o alla mala fede del rappresentato nel caso in cui abbia rilevanza. In ogni caso la mala fede del rappresentato inquina il negozio ancorché essa riguardi la sfera lasciata alla discrezionalità del rappresentante. La mala fede infatti non è tutelata dall’ordinamento giuridico: il rappresentato non può giovarsi dello stato d’ignoranza del rappresentante se egli sapeva di ledere l’altrui diritto.
Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato
In generale il potere di rappresentanza è conferito nell’interesse del rappresentato. Quando la procura è conferita anche nell’interesse del rappresentante questo viene chiamato procurator in rem suam.
Se il rappresentante è portatore di interessi in contrasto con quelli del rappresentato si ha il conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato. Naturalmente il negozio è annullabile su domanda del rappresentato. Questo conflitto è irrilevante se il dominus essendone a conoscenza autorizzi il rappresentante a concludere ugualmente il negozio.
Contratto con sé stessoà in cui un unico soggetto rappresenta contemporaneamente i due contraenti. Il contratto con sé stesso è annullabile: è valido quando il rappresentato abbia autorizzato espressamente la conclusione del contratto.
Rappresentanza senza potere
Vi possono essere casi in cui lo svolgimento dell’attività negoziale in nome altrui non sia preceduto dalla procura e altri in cui il rappresentante ecceda i limiti delle proprie facoltà. In entrambi i casi chiamati rispettivamente difetto di potere ed eccesso di potere il negozio è inefficace.
Il rappresentato può con una propria dichiarazione approvare ciò che è stato fatto dallo pseudo rappresentante. Questa dichiarazione è chiamata ratifica. Essa è detta procura successiva ed è un negozio unilaterale con cui l’interessato fa propri gli atti conclusi da chi non aveva il potere di rappresentarlo.
La ratifica ha effetti retroattivi, in ogni casi questi effetti non pregiudicano i terzi.
Infatti l’art 1399 prevede che il terzo contraente possa stabilire un termine entro il quale l’interessato possa decidere se ratificare o meno il negozio. Se egli non ratifica il contratto esso rimane inefficace. Per questo motivo ci si deve chiedere se il terzo ha la possibilità di chiedere il risarcimento del danno derivato. L’art 1398 prevede che il terzo non può pretendere il risarcimento se sapeva che colui che agiva in nome di altri non aveva il relativo potere oppure se avrebbe potuto accorgersene. Se invece è stato ingannato o non avrebbe potuto accorgersene usando la normale diligenza allora avrà diritto di chiedere il risarcimento del danno.
L’art 1398 limita questo risarcimento al cd. interesse negativo, ovvero a riguardo delle spese sostenute, il risarcimento x aver perso eventuali occasioni di stipulare altri contratti e quello x l’attività sprecata nella trattativa.
La gestione degli affari altrui
Non sempre lo svolgimento di attività giuridica nell’interesse di altri senza averne il potere costituisce un atto riprovevole perché esso può essere utile dal punto di vista sociale.
Perciò la legge nell’art 2028 nel caso in cui taluno senza esservi obbligato e quindi spontaneamente assume la gestione di affari altrui, stabilisce che qualora la gestione sia stata utilmente iniziata l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui.
Non si dà importanza al risultato finale ma occorre tener conto dell’utilità iniziale.
Contratto per persona da nominare
Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti. Se segue entro 3 gg la dichiarazione di nomina, si producono gli effetti che si sarebbero verificati se il contratto fosse stato concluso dalla persona nominata. La dichiarazione di nomina deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte della persona indicata. Altrimenti se manca una dichiarazione di nomina, il negozio produce i suoi effetti nei confronti della parte che avrebbe dovuto nominare una determinata persona.
Le parti possono accordarsi x un termine maggiore di 3 gg, affinché esso sia certo e determinato.
La natura di questo contratto e disputata: si parla di rappresentanza innominata e eventuale. Innominata perché prima della dichiarazione di nomina non si conosce l’identità dell’altro contraente. Eventuale perché se manca la dichiarazione di nomina la rappresentanza viene a mancare.
La dichiarazione di nomina e l’accettazione sono negozi unilaterali che vanno ad integrare il contenuto parziale del contratto. Stessa forma del contratto.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza?
- Quali sono le fonti del potere di rappresentanza?
- Che cos'è la procura e quali sono le sue caratteristiche principali?
- Cosa accade in caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato?
- Come si gestisce la rappresentanza senza potere e quali sono le conseguenze?
Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome del mandante, producendo effetti diretti nella sfera giuridica del mandante. Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce in nome proprio, acquisendo diritti e obblighi, e un ulteriore negozio è necessario per trasferire gli effetti al mandante.
Il potere di rappresentanza può derivare dalla legge, come nel caso di rappresentanza legale per soggetti incapaci, o essere conferito dall'interessato, come nella rappresentanza volontaria.
La procura è il negozio giuridico con cui una persona conferisce a un'altra il potere di rappresentarla. È un negozio unilaterale recettizio, può essere espressa o tacita, e non richiede una forma particolare, salvo eccezioni previste dalla legge.
In caso di conflitto di interessi, il negozio è annullabile su richiesta del rappresentato, a meno che il rappresentato, essendone a conoscenza, autorizzi il rappresentante a concludere il negozio.
In caso di rappresentanza senza potere, il negozio è inefficace, ma il rappresentato può ratificare l'atto con una dichiarazione unilaterale. Se il terzo contraente è stato ingannato, può chiedere il risarcimento del danno, limitato all'interesse negativo.