Concetti Chiave
- La separazione coniugale modifica il rapporto tra i coniugi, mantenendo un legame solidaristico fino al divorzio.
- La moglie conserva il diritto all'uso del cognome del marito, salvo divieto giudiziale.
- Il coniuge non responsabile della separazione ha diritto a un assegno di mantenimento se privo di adeguati redditi propri.
- L'assegno di mantenimento mira a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita simile a quello pre-separazione.
- Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto all'assegno di mantenimento, ma può ricevere un assegno alimentare.
Separazione coniugale
La separazione coniugale determina, successivamente alla cessazione della convivenza, una modificazione del rapporto coniugale, soprattutto per quanto riguarda i beni personali dei coniugi. Tuttavia permane tra i coniugi un rapporto solidaristico, destinato a cessare con il relativo divorzio. La separazione non priva la moglie del diritto all’uso del cognome del marito salvo divieto giudiziale.
Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, un assegno di mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri, dovendosi determinare l’entità della somministrazione in rapporto alle risorse economiche dell’altro coniuge.
L’obiettivo è quello di consentire al coniuge economicamente più debole la conservazione di un tenore di vita analogo a quello precedente. All'assegno di mantenimento viene applicato poi la disposizione dettata per l'assegno di divorzio relativa all'adeguamento monetario in dipendenza della svalutazione.
Il coniuge cui sia stata addebitata la separazione non gode del diritto all’assegno di mantenimento, potendo vedersi attribuire solo un più esiguo assegno alimentare.