Concetti Chiave
- Il trasferimento d'azienda avviene tramite la cessione del diritto di proprietà, dove il cedente vende e il cessionario acquista.
- I rapporti di lavoro passano al cessionario senza necessità del consenso del lavoratore, che mantiene i suoi diritti.
- Il lavoratore può contestare il trasferimento se ritiene di non appartenere al ramo ceduto, seguendo termini specifici per l'impugnazione.
- Il trasferimento d'azienda non giustifica licenziamenti; il cessionario può ristrutturare solo dopo l'acquisizione.
- I contratti collettivi vigenti mantengono efficacia fino a scadenza, ma possono essere sostituiti da nuovi contratti dell'impresa cessionaria.
Nozione di trasferimento aziendale
Il trasferimento d'azienda sì attua mediante la cessione del diritto di proprietà sulla stessa e, quindi, tramite la sua vendita: colui che cede è definito cedente; l’acquirente è invece il cessionario.
Il rapporto di lavoro continua sotto le dipendenze del cessionario: il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; si attua così una cessione ex lege dei contratti di lavoro. Tuttavia, che ammette una deroga della disciplina generale.
Il lavoratore, comunque, può contestare in giudizio il passaggio, sostenendo ad esempio di non far parte del ramo di azienda che è stato ceduto. L’azione del lavoratore sottostà ai medesimi termini di decadenza previsti per l’impugnazione del licenziamento: 60 giorni stragiudiziale + 180 giudiziale.
Il trasferimento d'azienda, dunque, non può mai giustificare il licenziamento del lavoratore: il cedente non può alleggerire l'organico disponendo licenziamenti in prossimità del trasferimento. Solo dopo l'acquisizione dell'azienda, il cessionario potrà adottare eventuali licenziamenti per la ristrutturazione dell'attività. Da parte sua, il lavoratore può, se infelice a causa della cessione, dimettersi per giusta causa dal rapporto di lavoro entro tre mesi dal trasferimento.
In seguito alla cessione, infine, il lavoratore conserva i diritti maturati nella pregressa fase del rapporto (anzianità di servizio, condizioni previste dal contratto individuale, ecc.), il quale potrà comunque mutare in futuro.
Anche i CCL territoriali e nazionali vigenti alla data del trasferimento mantengono la propria efficacia fino alla loro scadenza. Tale regola è derogata qualora vi siano altri contratti collettivi applicabili all’impresa cessionaria, i quali sostituiscono immediatamente quelli precedenti. Se, ad esempio, il CCL applicabile al nuovo datore di lavoro prevede un trattamento retributivo inferiore, i lavoratori sono tenuti a sopportarlo. Per ridurre l’impatto dei cambiamenti, sono spesso stipulati accordi ad hoc.
Domande da interrogazione
- Quali sono i diritti del lavoratore in caso di trasferimento d'azienda?
- Il trasferimento d'azienda può giustificare il licenziamento del lavoratore?
- Cosa accade ai contratti collettivi in vigore al momento del trasferimento d'azienda?
In caso di trasferimento d'azienda, il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro, inclusi anzianità di servizio e condizioni contrattuali, e il rapporto continua sotto il nuovo datore di lavoro.
No, il trasferimento d'azienda non può giustificare il licenziamento del lavoratore. Il cedente non può effettuare licenziamenti in prossimità del trasferimento, mentre il cessionario può farlo solo per ristrutturazione dopo l'acquisizione.
I contratti collettivi territoriali e nazionali in vigore al momento del trasferimento mantengono la loro efficacia fino alla scadenza, a meno che non vi siano altri contratti collettivi applicabili all'impresa cessionaria che li sostituiscono immediatamente.