Concetti Chiave
- L'abuso della decretazione d'urgenza ha portato al fenomeno della reiterazione dei decreti legge, con trasposizioni continue in nuovi decreti.
- La Corte costituzionale ha vietato nel 1996 la reiterazione dei decreti identici, affermando che ciò violava principi costituzionali fondamentali.
- È consentito ripresentare decreti non convertiti solo con nuovi presupposti o contenuti significativamente diversi.
- Prima del divieto, il Parlamento affrontava simultaneamente decine di decreti, creando incertezza giuridica e instabilità normativa.
- La Corte ora verifica la sussistenza dei presupposti di legittimità dei decreti, e la legge di conversione non può correggere decreti privi di necessità e urgenza.
La questione della reiterazione
L’abuso della decretazione d’urgenza, specialmente dagli anni Settanta in avanti, produsse il fenomeno della reiterazione dei decreti legge, consistente nella trasposizione delle norme di un decreto non convertito in altro decreto adottato al momento della decadenza di quello precedente. In effetti si ebbero decreti reiterati per decine di volte (il record fu 23 volte), prima che la Corte costituzionale, con la sentenza n.
360 del 1996, sancisse il divieto di reiterare, cioè di riprodurre lo stesso identico decreto allo scopo di protrarne l’efficacia nel tempo: prassi che aveva trasformato di fatto la decretazione d’urgenza in modo ordinario di produzione normativa primaria. La Corte affermò che una simile prassi contrastava con elementari principi costituzionali: la straordinarietà della necessità e urgenza, la provvisoria efficacia del decreto legge, la separazione delle funzioni fra Parlamento e governo. Nello stesso tempo la Corte ritenne legittimo ripresentare decreti non convertiti sullo stesso oggetto solo se fondati su presupposti nuovi o se caratterizzati da contenuti sostanzialmente diversi. In precedenza il Parlamento si era trovato fino a 60 o 70 decreti contemporaneamente in esame, buona parte dei quali appartenenti a «catene» di decreti successivi: quando alla fine l’ultimo della serie veniva convertito o abbandonato, l’ordinamento era già stato sottoposto a una lunga disciplina provvisoria, continuamente cangiante, con gravi problemi di individuazione della norma applicabile ed evidente dispregio della certezza del diritto.
La Corte costituzionale, dopo essersi astenuta per decenni dal farlo, ha cominciato anche a esercitare un vero controllo sulla sussistenza degli stessi presupposti di legittimità del decreto legge: neanche il Parlamento può, con la legge di conversione, sanare un decreto evidentemente privo dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza. In questo caso, infatti, il vizio originario del decreto si trasferisce sulla legge di conversione, rendendola illegittima (v. sentt. 171/2007 e 128/2008).
In sostanza, la reiterazione dei decreti legge è stata gradualmente limitata fino ad essere effettivamente vietata.
Domande da interrogazione
- Qual è stato l'effetto dell'abuso della decretazione d'urgenza negli anni Settanta?
- Cosa ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 360 del 1996?
- Quali sono le condizioni per ripresentare decreti non convertiti secondo la Corte costituzionale?
L'abuso ha portato alla reiterazione dei decreti legge, con decreti ripetuti decine di volte, trasformando la decretazione d'urgenza in un modo ordinario di produzione normativa.
La Corte ha sancito il divieto di reiterare lo stesso decreto per prolungarne l'efficacia, affermando che tale prassi violava principi costituzionali fondamentali.
I decreti non convertiti possono essere ripresentati solo se basati su nuovi presupposti o se caratterizzati da contenuti sostanzialmente diversi.