Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le direttive comunitarie devono essere recepite tramite atti normativi interni dello Stato o delle regioni, a seconda delle competenze.
  • Il mancato recepimento di una direttiva espone lo Stato a responsabilità verso l'Unione Europea e i singoli cittadini.
  • La Corte costituzionale italiana ha un ruolo limitato nel giudizio di costituzionalità delle leggi in rapporto alle norme europee.
  • Le norme interne contrastanti con quelle dell'Unione possono essere sottoposte a giudizio di costituzionalità tramite ricorsi dallo Stato o dalle regioni.
  • La legge ordinaria dello Stato ha una competenza generale, nei limiti della Costituzione e delle materie attribuite ad altre fonti.

Indice

  1. Recepimento delle direttive
  2. Ruolo della Corte costituzionale
  3. Competenza della legge ordinaria

Recepimento delle direttive

Per le direttive (escluso il caso delle direttive aventi efficacia diretta, cioè autoapplicative in quanto di per sé sufficientemente dettagliate: v. sent. 168/1991) occorre invece precisare che, dovendo essere recepite con atto normativo interno (dello Stato o delle regioni a seconda delle rispettive competenze), esse avranno nel sistema delle fonti la collocazione che è propria dell’atto di recepimento (legge o regolamento). La Costituzione riconosce alle regioni il potere di attuare immediatamente le direttive. Poiché il mancato recepimento di una direttiva espone lo Stato a responsabilità nei confronti dell’Unione (e a responsabilità civile nei confronti dei singoli, secondo il principio generale stabilito dalla Corte di giustizia, sentenza Francovich, cause C-6/90 e C-9/90, del 1991), l’art. 117.5 Cost. prevede un potere sostitutivo statale in caso di inadempienza regionale.

Ruolo della Corte costituzionale

Come conseguenza della separazione delle sfere di competenza fra diritto dell’Unione e diritto interno, la Corte costituzionale ha limitato fortemente la propria cognizione degli atti normativi europei, in sede di giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale.

Il giudizio di costituzionalità su norme interne contrastanti con norme dell’Unione può essere svolto nell’ambito dei ricorsi in via d’azione sollevati dallo Stato o dalle regioni (v. sentt. 384/1994, 94/1995 e 406/2005). La Corte costituzionale, come si è visto nel caso Taricco, in caso di dubbi interpretativi delle norme Ue, può sollevare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267 Tfue (v. anche ordd. 103/2008 e 207/2013).

Competenza della legge ordinaria

La legge ordinaria dello Stato è fonte a competenza generale, sia pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione: può disciplinare qualsiasi oggetto, fatto salvo quanto è disciplinato direttamente dalla Costituzione stessa o da questa attribuito ad altre fonti. Ciò non è in contraddizione con l’art. 117 Cost., il quale elenca espressamente sia materie di competenza legislativa statale sia materie di competenza legislativa delle regioni, lasciando tutte quelle non elencate alla competenza residuale della legge regionale. Quelle riservate alla legge dello Stato vanno infatti considerate materie che riguardano interessi e valori generali, riferiti al popolo italiano nella sua totalità, che si estendono a tutto il territorio nazionale.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo delle regioni nel recepimento delle direttive comunitarie?
  2. La Costituzione riconosce alle regioni il potere di attuare immediatamente le direttive, ma in caso di inadempienza regionale, l'art. 117.5 Cost. prevede un potere sostitutivo statale.

  3. Cosa accade se una norma interna è in contrasto con una norma dell'Unione Europea?
  4. Il giudizio di costituzionalità su norme interne contrastanti con norme dell’Unione può essere svolto nell’ambito dei ricorsi in via d’azione sollevati dallo Stato o dalle regioni, e la Corte costituzionale può sollevare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

  5. Qual è la competenza della legge ordinaria dello Stato secondo l'art. 117 Cost.?
  6. La legge ordinaria dello Stato ha una competenza generale, limitata dalla Costituzione, e può disciplinare qualsiasi oggetto non riservato alla Costituzione o ad altre fonti, con materie specifiche elencate nell'art. 117 Cost. riservate alla competenza statale o regionale.

Domande e risposte

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