Concetti Chiave
- La protezione delle minoranze è garantita a livello costituzionale, internazionale e regionale, permettendo loro di esercitare libertà senza discriminazione.
- Il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 tutela i diritti culturali, religiosi e linguistici delle minoranze.
- Nell'Unione Europea, la tutela delle minoranze è legata alla democrazia e ai diritti umani, integrata nel Trattato di Lisbona.
- Le normative internazionali proteggono i diritti delle persone appartenenti a minoranze, non delle minoranze come entità collettive.
- La Corte EDU lascia agli stati la discrezione sulle modalità di riconoscimento e tutela delle minoranze nazionali ed etniche.
Indice
Protezione delle minoranze
La protezione e la tutela delle minoranze è prevista sia a livello costituzionale che internazionale e regionale.
I membri delle minoranze godono del diritto di esercitare le proprie libertà sia individualmente sia in comunità con gli altri membri del proprio gruppo senza discriminazione alcuna.
Il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 dispone che gli appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche non possono essere privati “del diritto di avere, in comune con gli altri membri del loro gruppo, la loro propria vita culturale, di praticare o professare la loro propria religione e di impiegare la loro propria lingua”.
Diritti delle minoranze nell'UE
In ambito UE il rispetto e la tutela delle minoranze vengono considerati requisiti collegati alla garanzia di democrazia e del primato dei diritti umani. Tali requisiti sono confluiti prima nel fallimentare Trattato per l’istituzione della Costituzione per l’Europa e poi nel Trattato di Lisbona del 2007. Tra i valori e gli obiettivi dell’UE si trovano il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle persone appartenenti ad una minoranza, il rispetto del principio di non discriminazione sulla base della diversità culturale, religiosa, linguistica.
Normative e riconoscimento delle minoranze
Le normative comunitarie e internazionali assicurano diritti di protezione alle persone che fanno parte delle minoranze, dunque non alle minoranze stesse in quanto entità collettive, nonostante tali diritti assumano rilievo se esercitabili dall’intero gruppo di appartenenza.
La stessa Corte EDU sostiene che, nonostante la tutela sovranazionale, le pratiche relative all’individuazione e alla scelta delle specifiche modalità di tutela e di riconoscimento ufficiale delle minoranze nazionali ed etniche spettano ai singoli stati.
Ad esempio, la Francia non riconosce ai vari gruppi alloglotti (occitani, baschi…) tradizionalmente stanziati sul territorio uno status giuridico differenziato: il rapporto tra Francese e lingue delle minoranze è asimmetrico dal momento che, data la loro coesistenza, le seconde non possono sostituirsi alla prima.
Domande da interrogazione
- Quali diritti sono garantiti alle minoranze secondo il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966?
- Come l'Unione Europea considera la protezione delle minoranze?
- Qual è la posizione della Corte EDU riguardo alla tutela delle minoranze?
Il Patto del 1966 garantisce agli appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche il diritto di avere la propria vita culturale, praticare la propria religione e usare la propria lingua in comune con gli altri membri del loro gruppo.
Nell'UE, il rispetto e la tutela delle minoranze sono visti come requisiti essenziali per garantire la democrazia e il primato dei diritti umani, integrati nel Trattato di Lisbona del 2007.
La Corte EDU sostiene che, nonostante la tutela sovranazionale, le modalità specifiche di tutela e riconoscimento delle minoranze nazionali ed etniche sono di competenza dei singoli stati.