Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'art. 26 dello Statuto dei lavoratori garantisce il diritto di proselitismo e collettaggio per i lavoratori, senza interferenze da parte di RSA o RSU.
  • I contributi sindacali vengono versati tramite delega, dove il datore trattiene una parte del salario per versarlo al sindacato indicato dal lavoratore.
  • La contrattazione collettiva regola il sistema di pagamento dei contributi, applicabile sia alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL che a quelle minoritarie aderenti al Tu rappresentanza.
  • Il diritto di assemblea permette ai lavoratori di partecipare alle decisioni sindacali, ed è aperto a tutti, inclusi scioperanti e cassa integrati.
  • L'assemblea si svolge solitamente fuori dall'orario lavorativo, ma può essere convocata per un massimo di 10 ore annue retribuite durante l'attività produttiva.

Indice

  1. Diritto di proselitismo sindacale
  2. Meccanismo di delega per contributi
  3. Assemblea sindacale e partecipazione
  4. Convocazione e limiti dell'assemblea

Diritto di proselitismo sindacale

L’art. 26 dello Statuto dei lavoratori riconosce il diritto di svolgere le attività sindacali di proselitismo e collettaggio, cioè di raccolta di contributi a favore dei sindacati di appartenenza. Questa prerogativa appartiene ai singoli lavoratori: ciascuno può esercitarlo senza alcun interferenza da parte di RSA o RSU. Ovviamente l’esercizio dei diritti ex art. 26 non deve compromettere il regolare funzionamento dell’organizzazione aziendale (limite implicito).

Meccanismo di delega per contributi

Il versamento dei contributi sindacali è realizzato tramite un meccanismo di delega: il lavoratore delega il datore a trattenere parte del salario e a versarlo al sindacato beneficiario. Il referendum abrogativo del 1995 ha affidato la materia alla contrattazione collettiva, che continua a prevedere il pagamento dei contributi su delega. Il sistema è attivo sia per le associazioni sindacali firmatarie del CCNL, sia per quelle minoritarie che abbiano recepito integralmente i contenuti del Tu rappresentanza o che vi abbiano aderito.

Assemblea sindacale e partecipazione

L’art. 26 è inserito nel titolo terzo dello Statuto, che definisce i diritti spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali. Il primo è quello di assemblea, grazie al quale i lavoratori possono contribuire a formare le decisioni sindacali. La partecipazione all’assemblea costituisce esercizio dell’art. 39 Cost.: per questo motivo è aperta a tutti i lavoratori occupati nell’unità produttiva, compresi quelli scioperanti o in cassa integrazione.

Convocazione e limiti dell'assemblea

L’assemblea è istituita presso i luoghi di lavoro, di solito al di fuori dell’orario lavorativo. La convocazione durante lo svolgimento dell’attività produttiva non può eccedere le 10 ore annue retribuite (per il 30% dalle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo). L’assemblea indetta oltre tale limite è legittima, ma i lavoratori non sono stipendiati.

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