Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La legge deve essere promulgata dal presidente della repubblica entro un mese dall'approvazione, o prima se dichiarata urgente dalle camere con maggioranza assoluta.
  • Il presidente può esercitare il "potere di rinvio legislativo", chiedendo una nuova deliberazione alle camere se ha dubbi sulla legge.
  • Se le camere approvano nuovamente la legge, il presidente deve promulgarla, ma può rifiutarsi se la legge è palesemente incostituzionale.
  • Dopo la promulgazione, la legge entra in vigore dopo quindici giorni (vacatio legis), a meno che non sia stabilito diversamente.
  • La pubblicazione della legge sulla gazzetta ufficiale è compito del ministro della giustizia e alcune leggi, come quelle europee, hanno una pubblicazione periodica.

Promulgazione e pubblicazione di una legge

Una volta approvata dalle due camere del parlamento, la legge deve essere promulgata entro un mese dal presidente della repubblica. Come stabilito dall’articolo 73, qualora le camere ne dichiarino l’urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è promulgata nel tempo da essa stabilita.
L’articolo 74 stabilisce che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Tale funzione è definita «potere di rinvio legislativo» e consente al presidente della repubblica, in casi specifici, di svolgere il suo ruolo di garante della costituzione. Quando una proposta di legge viene posta nuovamente all’attenzione dell’assemblea, quest’ultima ha il compito di riesaminare esclusivamente le parti su cui il presidente ha manifestato dei dubbi. L’atto con cui il capo dello Stato può rinviare una proposta di legge alle camere è un «messaggio motivato»: il presidente deve quindi spiegare espressamente le ragioni (motivazioni) che lo hanno indotto a riproporre il testo alle camere. Fino ad oggi, la funzione di rinvio è stata attuata diverse volte, ma nel corso di alcuni mandati presidenziali essa non è stata mai utilizzata. Come sancito dall’articolo 74, nel caso in cui l’assemblea approvi la proposta di legge anche nella seconda delibera, il presidente dovrà necessariamente promulgarla. L’imposizione di tale obbligo al presidente trova, secondo molti studiosi, dei limiti impliciti. Qualora una legge sia palesemente incostituzionale, il presidente può definitivamente rifiutare la promulgazione. Poiché tale procedimento è estremamente delicato, il presidente, invece di riproporre la legge alle camere con messaggio motivato, talvolta può scegliere di accompagnare la pubblicazione con un decreto che ne spieghi le implicazioni e chiarisca il motivo per cui la legge è stata pubblicata.
5. Pubblicazione. Dopo quindici giorni dalla sua promulgazione (vacatio legis) la legge entra in vigore, acquisendo quindi efficacia. Se le leggi stabiliscono, senza alcun tipo di maggioranza qualificata, un lasso di tempo diverso, la vacatio legis può subire modificazioni.
L’unico argomento su cui la costituzione non è chiara è l’intervallo di tempo che deve intercorrere tra la promulgazione di una legge e la sua pubblicazione. L’articolo 73, infatti, sancisce che le leggi debbano essere pubblicate «subito dopo la promulgazione». Il compito di provvedere alla pubblicazione di una legge ufficiale spetta al ministro della giustizia, il quale coordina e sovrintende la pubblicazione di una legge sulla gazzetta ufficiale. Tale onere trova le sue origini nell’epoca delle monarchie: in passato, il ministro della giustizia era colui che aveva il compito di attestare che il sigillo apposto dal re su una legge fosse autentico. Esistono alcune leggi la cui pubblicazione è periodica. Ne costituisce un esempio la legge di bilancio (che deve essere pubblicata entro il 31 dicembre di ogni anno). Esistono altre leggi che per scelta del parlamento hanno una loro ciclicità, come ad esempio la legge europea e la legge di delegazione europea, con cui la repubblica italiana recepisce le direttive dell’Ue, al fine di consentire allo Stato di adempiere agli obblighi internazionali.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica nella promulgazione di una legge?
  2. Il Presidente della Repubblica deve promulgare la legge entro un mese dall'approvazione, ma può chiedere una nuova deliberazione alle Camere con un messaggio motivato se ritiene necessario.

  3. Cosa succede se le Camere approvano nuovamente una legge dopo il rinvio del Presidente?
  4. Se le Camere approvano nuovamente la legge, il Presidente è obbligato a promulgarla, a meno che non sia palesemente incostituzionale.

  5. Qual è il periodo di vacatio legis e come può essere modificato?
  6. La vacatio legis è di quindici giorni dopo la promulgazione, ma può essere modificata se le leggi stabiliscono un periodo diverso.

  7. Chi è responsabile della pubblicazione di una legge e qual è il suo compito?
  8. Il ministro della giustizia è responsabile della pubblicazione della legge sulla gazzetta ufficiale, coordinando e sovrintendendo il processo.

  9. Quali sono alcuni esempi di leggi con pubblicazione periodica?
  10. Esempi di leggi con pubblicazione periodica includono la legge di bilancio, la legge europea e la legge di delegazione europea.

Domande e risposte

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