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Concetti Chiave

  • Il processo di formazione di una legge inizia con una fase preparatoria, seguita dalla discussione e approvazione in una delle camere.
  • Il progetto di legge viene assegnato a una commissione competente, che decide se operare in sede referente o deliberante, influenzando il passaggio o meno in aula.
  • In sede referente, la legge viene votata e trasmessa al secondo ramo del parlamento per un procedimento simile; in sede deliberante, la commissione approva direttamente la legge.
  • La promulgazione è l'atto finale del presidente della repubblica che conferma l'approvazione della legge, seguendo la costituzione.
  • Una volta firmata, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni, periodo noto come vacatio legis.

Indice

  1. Inizio della formazione legislativa
  2. Promulgazione e pubblicazione della legge

Inizio della formazione legislativa

La formazione vera e propria ha inizio con la fase preparatoria che si conclude con la discussione e l’approvazione. Una volta che il progetto viene portato alla presidenza di una delle camere, da questa viene assegnato alla commissione competente per materia indicando se deve operare in sede referente o deliberante. La prima ha il compito di istruire i lavori preparatori per l’approvazione della legge in aula dopo che l’assemblea ha fatto il procedimento ordinario. Una volta che la legge è stata votata viene trasmessa all’altro ramo del parlamento che segue la stessa procedura. Se la commissione opera in sede deliberante, la legge viene approvata in commissione senza passare in aula (procedimento abbreviato).

Promulgazione e pubblicazione della legge

La promulgazione è un atto con il quale il presidente della repubblica attesta che il processo di formazione della legge si è concluso e questa è stata approvata così come previsto dalla costituzione. Dopo la firma del presidente della repubblica la legge viene inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questo periodo è detto vacatio legis. Il capo dello stato può decidere di non promulgare una legge esercitando il diritto di veto sospensivo.

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